Cassazione Civile, Ordinanza n. 16904/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio il Comune di Oria e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente chiedendo il risarcimento dei danni da lesioni personali subite a seguito dell'aggressione di un cane randagio mentre transitava in ciclomotore nel territorio comunale. Il giudice di pace aveva condannato il Comune; il tribunale, decidendo sugli appelli principale del Comune e incidentale dell'attore, ha riformato integralmente la decisione, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune e condannando l'ASL al risarcimento. In cassazione l'ASL ha dedotto, con due motivi, da un lato l'erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato ai sensi della normativa regionale pugliese sul randagismo, dall'altro la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova ex art. 2043 c.c., sostenendo che non bastasse la mera allegazione dell'aggressione ma occorresse la prova della concreta esigibilità della cattura/custodia dell'animale e delle segnalazioni o richieste di intervento precedenti. Il danneggiato ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la negata legittimazione passiva del Comune e lamentando omessa pronuncia sulla responsabilità comunale per vigilanza territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del danneggiato e il secondo motivo del ricorso principale dell'ASL, ma ha accolto il primo motivo del ricorso principale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha affermato che, nella responsabilità per danni causati da cani randagi, la regola applicabile è quella dell'art. 2043 c.c.: grava sul danneggiato la prova della colpa dell'amministrazione e del nesso causale tra omissione e danno; non è sufficiente la sola prova della presenza e dell'aggressione del randagio. È stato inoltre ribadito che, in Puglia, il servizio di ricovero dei cani randagi spetta alle ASL, non ai Comuni, sicché il Comune non è il legittimato passivo per l'azione risarcitoria fondata su tale omissione. Spese del giudizio di legittimità demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La responsabilità della pubblica amministrazione per danni causati da cani randagi è qualificata come responsabilità aquiliana; il danneggiato deve provare la colpa dell'ente e il nesso causale tra omissione e danno.
Il riparto dell'onere probatorio impone al danneggiato di allegare e provare i fatti costitutivi della responsabilità, inclusa la concreta esigibilità della condotta omessa.
La norma è richiamata dalla ricorrente, ma nel provvedimento non emerge una specifica autonomia argomentativa della Corte sul suo contenuto.
La norma è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte decide la questione soprattutto sul corretto riparto dell'onere della prova e non su un autonomo profilo istruttorio.
l.r. Puglia 3 aprile 1995, n. 12
La legge regionale viene interpretata nel senso che ai Comuni compete la gestione dei canili per la mera accoglienza dei cani accalappiati, mentre ai servizi veterinari delle ASL spetta il ricovero degli animali randagi e la correlata posizione di garanzia.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
primo comma, ultimo inciso
La Corte richiama la propria precedente motivazione in adesione per relationem.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché, secondo la Corte, la domanda non poteva essere accolta sulla base di un generico dovere di vigilanza del territorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso incidentale respinto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È disposta l'omissione dei dati identificativi della persona danneggiata in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per i danni causati da cani randagi, la responsabilità della pubblica amministrazione resta soggetta alla disciplina generale dell'art. 2043 c.c. e non a un criterio oggettivo: il danneggiato deve provare colpa e nesso causale.
- La colpa dell'ente non può essere desunta dal solo fatto dell'aggressione da parte del randagio; occorre dimostrare l'insufficiente organizzazione o l'omessa attivazione del servizio di prevenzione del randagismo in relazione a un rischio concretamente prevedibile ed evitabile.
- Il nesso tra omissione e danno può essere accertato secondo la concretizzazione del rischio solo dopo che sia stata provata la violazione della regola cautelare e l'esigibilità della condotta omessa.
- Nella disciplina pugliese sul randagismo, il soggetto passivamente legittimato per le azioni risarcitorie legate al mancato ricovero/custodia del cane randagio è l'ASL, non il Comune, poiché al Comune è affidata soltanto la gestione dei canili per l'accoglienza degli animali accalappiati.
- Un generico dovere di vigilanza sul territorio non basta, di per sé, a fondare la responsabilità per danni da randagismo quando la norma di prevenzione specificamente violata è quella che impone cattura e ricovero dell'animale.
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