Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva ritenuto inammissibile la richiesta in udienza di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p. (assoluzione per incertezza sulla capacità di intendere e di volere). Il difensore aveva dedotto che risultava dubbia la piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto, richiamando anche una precedente acquisita consulenza psichiatrica utilizzata in altro procedimento che aveva portato a un'assoluzione per lo stesso motivo. Il ricorrente sosteneva che, anche nel giudizio di rinvio limitato alla determinazione della pena, il giudice avrebbe dovuto valutare d'ufficio la questione della imputabilità alla luce del principio giurisprudenziale che impone al giudice di merito il dovere di dichiarare l'eventuale mancanza di condizioni di imputabilità quando la prova della totale infermità mentale sia evidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, era vincolata dall'annullamento della Corte di cassazione che aveva limitato la nuova cognizione alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla corretta qualificazione dell'art. 23, L. n. 110/1975 (comma 3 e non comma 4). Pertanto la questione relativa alla imputabilità risultava coperta da giudicato o, comunque, non rientrava nell'ambito della cognizione demandata al giudice di rinvio; la richiesta di assolvere per incertezza della capacità era stata pertanto giudicata inammissibile e il ricorso è stato ritenuto infondato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 530, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'assoluzione quando sussiste incertezza sulla capacità di intendere e di volere; la Corte osserva che, pur essendo possibile la dichiarazione anche d'ufficio della mancanza di imputabilità, tale principio non può essere applicato se la questione è preclusa dal giudicato o dal vincolo di rinvio stabilito dalla Corte di cassazione.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che, quando la Cassazione annulla per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte e alla valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato; il giudice di rinvio non può estendere la propria cognizione oltre i limiti fissati dall'annullamento.
art. 23, comma 3 e comma 4, legge n. 110 del 1975
Norme sostanziali sulle pene relative alle diverse fattispecie di detenzione di armi: la Cassazione aveva ritenuto erronea la quantificazione della pena applicando il comma 4 (pena più grave) quando nella contestazione era rilevante il comma 3; il giudice del rinvio era quindi chiamato esclusivamente a rivalutare il trattamento sanzionatorio in base ai parametri del comma 3.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla una sentenza limitando il rinvio a una specifica questione (es. sola determinazione della pena), il giudice chiamato a decidere è vincolato dai termini e dalla portata del rinvio e non può riaprire valutazioni su questioni diverse o già passate in giudicato.
- La possibilità per il giudice di merito di dichiarare d'ufficio l'eventuale mancanza di imputabilità (art. 530, comma 3 c.p.p.) è subordinata all'assenza di preclusioni processuali o di giudicato: non può essere esercitata se la questione è stata già definitivamente decisa o esclusa dal perimetro del rinvio.
- Il principio del divieto di reformatio in peius e gli errori di qualificazione normativa rilevati in sede di legittimità possono condurre a un rinvio limitato; in tale ipotesi la parte che intende sollevare nuova questione sostanziale deve averla dedotta nei termini processuali appropriati o rischia l'inammissibilità.
- Quando si federà una richiesta di assoluzione per incertezza di capacità di intendere e volere, è preferibile dedurre la questione tempestivamente e nei motivi di impugnazione o nei motivi nuovi, perché, se il giudizio successivo è limitato, la questione potrebbe risultare preclusa.
- Il giudice del rinvio deve applicare la legge sostanziale corretta indicata dalla Cassazione (es. corretta fattispecie di legge e relativi parametri edittali) e motivare precisamente ogni limite alla propria cognizione in ossequio al vincolo di rinvio.
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