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Sentenza

Sentenza n. 11105/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 0015600 del 5 marzo 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea presentata dall’agente di Polizia di Stato, -OMISSIS- Davide ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. n. 0051945 del 14 febbraio 2025; del parere contrario espresso dalla Questura di Roma in data 27 dicembre 2024, di contenuto ignoto e richiamato nel provvedimento impugnato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dal ricorrente con il presente ricorso.

Giustizia amministrativa202504799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso la Questura di Lecce o altra sede nella provincia di Lecce, unitamente al preavviso di diniego e agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato e padre di un bambino nato il 16 ottobre 2024, aveva chiesto l'assegnazione temporanea presso una sede della Polizia di Stato nella provincia di Lecce, ove risiedeva il nucleo familiare. L'amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego richiamando genericamente le esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati e aveva poi respinto l'istanza sulla base delle esigenze di sicurezza del territorio di Roma, della carenza complessiva di 899 unità presso la Questura di Roma, delle esigenze connesse al Giubileo e della ritenuta indispensabilità del dipendente. Aveva inoltre rilevato un sovraorganico complessivo di 16 unità presso la Questura di Lecce e la presenza di carenze presso altri uffici, senza riferimenti specifici al ruolo degli agenti e assistenti o all'ufficio di concreta assegnazione del ricorrente. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, di varie disposizioni costituzionali e dell'art. 143 c.c., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, travisamento e falsa presupposizione. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non aveva considerato le sue mansioni effettive di addetto al Corpo di Guardia e alla gestione dell'afflusso dell'utenza, estranee a compiti direttamente connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione ha disposto l'assegnazione temporanea presso la Questura di Lecce, con riserva di rivedere la posizione all'esito del giudizio di merito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha chiarito che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 tutela la genitorialità consentendo l'assegnazione temporanea del genitore di un bambino di età inferiore a tre anni presso una sede nella provincia o regione di lavoro dell'altro genitore o, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024, nella provincia o regione di residenza della famiglia. Per gli appartenenti alle Forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, ma non esonera l'amministrazione da un obbligo motivazionale concreto e puntuale. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato su richiami generici alla sicurezza di Roma, alla presenza di obiettivi sensibili, al Giubileo, alla carenza dell'organico complessivo e all'utilità del dipendente, senza accertare le carenze specifiche nel ruolo di appartenenza, la situazione dell'ufficio presso cui il ricorrente prestava servizio, l'effettiva incidenza della sua assenza sulle esigenze funzionali e le eventuali misure organizzative idonee a consentire il trasferimento. L'amministrazione non aveva inoltre adeguatamente valutato la possibilità di utilizzare il ricorrente presso uffici della provincia di Lecce nei quali erano state ammesse carenze organiche. La successiva assegnazione temporanea presso Lecce, disposta dopo il riesame ordinato in sede cautelare, ha corroborato l'inadeguatezza dell'istruttoria originaria, ma non ha fatto venir meno l'interesse alla decisione, poiché permaneva la riserva apposta al trasferimento. Il TAR ha annullato il diniego e ha ordinato all'amministrazione di eliminare tale riserva. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa; ... nella quale è fissata la residenza della famiglia

    La disposizione tutela la genitorialità consentendo l'assegnazione temporanea, per un periodo massimo di tre anni, del genitore di un bambino fino a tre anni presso una sede compatibile con il luogo di lavoro dell'altro genitore o con la residenza della famiglia, salvo casi o esigenze ostative adeguatamente motivati.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    può essere negata per motivate esigenze organiche o di servizio

    Per il personale delle Forze di polizia l'assegnazione temporanea può essere negata per esigenze organiche o di servizio, ma il diniego deve poggiare su un'istruttoria concreta e su una motivazione specifica, non su formule generiche.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione al preavviso di diniego e alle deduzioni presentate dal ricorrente; la decisione non fonda tuttavia l'accoglimento su una specifica violazione procedimentale del contraddittorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione congrua e concreta del diniego, idonea a rendere comprensibili le specifiche esigenze organiche o di servizio prevalenti sulle esigenze familiari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 proposto da un appartenente alle Forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, ma non esonera l'amministrazione dall'obbligo di una motivazione concreta, specifica e intellegibile.
  • Il diniego dell'assegnazione temporanea non può essere fondato su clausole di stile o su dati riferiti genericamente all'organico complessivo dell'amministrazione o della Questura: occorre indicare le carenze relative al ruolo di appartenenza e, ove rilevante, all'ufficio in cui il dipendente presta servizio.
  • La motivazione deve spiegare in modo puntuale perché l'assenza temporanea del richiedente incida effettivamente sulle esigenze funzionali, tenendo conto delle mansioni concretamente svolte, delle specifiche abilità del dipendente e dell'organizzazione dell'ufficio; il mero richiamo alla natura operativa del ruolo o alla generica utilità del dipendente non è sufficiente.
  • Prima di negare l'assegnazione, l'amministrazione deve verificare e motivare la possibilità di adottare ragionevoli misure organizzative e di utilizzare il dipendente presso una delle sedi richieste, anche quando tali sedi presentino carenze nel ruolo di appartenenza.
  • La prevalenza delle esigenze organiche o di servizio sulle esigenze familiari tutelate dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 richiede una ricostruzione istruttoria effettiva e ragionevole della situazione delle sedi di provenienza e di destinazione; la successiva assegnazione del dipendente dopo il riesame giudizialmente ordinato può corroborare l'inadeguatezza dell'istruttoria originaria.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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