Sentenza n. 1324/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida a definire con provvedimento espresso il procedimento di condono edilizio relativo ad abusi realizzati su fondo confinante e, secondo il ricorrente, anche su una porzione del proprio fondo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fondo limitrofo a quello della controinteressata, ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia del Comune di Pagani rispetto all’istanza-diffida del 20 novembre 2023, reiterata il 26 gennaio 2026, con cui aveva sollecitato la definizione del procedimento di condono edilizio avviato nel 1995 dalla proprietaria dell’immobile abusivo. Il ricorrente ha rappresentato sia il pregiudizio derivante dalla vicinitas rispetto agli abusi edilizi, sia l’asserita occupazione di una porzione della propria particella da parte delle opere oggetto di condono. Ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna del Comune ad adottare un provvedimento espresso, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, riservandosi la domanda risarcitoria. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, contestando la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere del proprietario confinante, rilevando che la vicinitas rispetto all’area interessata dagli abusi attribuisce una posizione differenziata e qualificata rispetto alla collettività e consente di pretendere dall’amministrazione l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori, nonché la definizione espressa dell’eventuale procedimento di sanatoria o condono. L’interesse risulta ulteriormente qualificato dall’asserita occupazione di una porzione del fondo del ricorrente e dalla conseguente incidenza diretta sulla sua sfera dominicale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittima l’inerzia comunale: nel giudizio avverso il silenzio, il bene della vita perseguito consiste, in assenza di un’attività vincolata priva di margini discrezionali, nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il contenuto, favorevole o sfavorevole. Il Comune è stato quindi condannato ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato sulla diffida, definendo il procedimento di condono. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha disposto che provvederà, su istanza del ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta. Il Comune è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato; le spese tra il ricorrente e la controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
Consente al proprietario confinante, titolare di una posizione differenziata e qualificata rispetto agli abusi edilizi limitrofi, di agire contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza volta alla repressione degli abusi o alla definizione del procedimento di condono.
Disciplina il rito applicabile al giudizio avverso il silenzio-inadempimento e fonda la domanda di condanna dell’amministrazione a provvedere.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nel giudizio in materia di silenzio, osservato dal ricorrente ai fini della tempestività del deposito.
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine determinato.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e di tempestiva conclusione dell’azione amministrativa, nonché dell’obbligo dell’amministrazione di fornire una formale manifestazione di volontà.
È indicata quale disciplina in base alla quale è stato avviato il procedimento di condono edilizio, la cui definizione espressa è stata sollecitata dal ricorrente.
È indicata nel fatto processuale quale normativa in base alla quale la controinteressata aveva presentato la domanda di condono relativa agli abusi edilizi.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con un immobile interessato da presunti abusi edilizi possiede, in ragione della vicinitas, una posizione differenziata e qualificata che gli consente di sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi dell’amministrazione e di agire contro il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
- La vicinitas è ulteriormente qualificata quando il ricorrente deduce e documenta che le opere abusive insistono, anche parzialmente, sul proprio fondo, incidendo direttamente sulla sua sfera dominicale.
- Il proprietario confinante può pretendere dall’amministrazione non necessariamente un determinato esito sostanziale, ma la conclusione espressa e motivata del procedimento di repressione dell’abuso, sanatoria o condono, quale che sia il contenuto del provvedimento finale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, salvo che l’attività amministrativa sia integralmente vincolata, non spetta al giudice sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale: la tutela consiste nell’ordine di provvedere espressamente e tempestivamente, con eventuale nomina successiva di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
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