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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01325/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 6 giugno 2025 con cui la Corte di appello di Bari, in sede esecutiva, aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto già concessi con sentenze irrevocabili, in applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. e dell'art. 1, comma 3, l. 31 luglio 2006, n. 241. La decisione era stata resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, che aveva rilevato la violazione del diritto del condannato di interloquire personalmente sulla richiesta di revoca. Con il primo motivo il ricorrente ha nuovamente dedotto la mancata partecipazione, per legittimo impedimento, all'udienza del 26 settembre 2024 nel procedimento di esecuzione; con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., questione ritenuta estranea al provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo superato dall'intervenuto annullamento con rinvio sul punto della mancata partecipazione all'udienza, e il secondo motivo inammissibile perché relativo a un tema estraneo all'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato come base normativa per la revoca della sospensione condizionale della pena in presenza dei presupposti previsti dalla legge

  • art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241

    richiamato come base normativa per la revoca dell'indulto nei casi previsti

  • art. 671 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in tema di continuazione, ma ritenuto estraneo al provvedimento impugnato

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso un'ordinanza dell'esecuzione, il ricorso è inammissibile quando ripropone una questione già superata da una precedente decisione rescindente e non più attuale nel nuovo provvedimento impugnato.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un tema non trattato dal provvedimento impugnato, poiché la Cassazione può scrutinare solo questioni effettivamente decise dalla pronuncia oggetto di impugnazione.
  • In sede esecutiva, la revoca di benefici come sospensione condizionale e indulto può essere disposta sulla base delle norme speciali che ne disciplinano i presupposti e gli effetti revocatori.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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