Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto in passato un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte per un credito da appalto; dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, definita con riduzione dell'importo dovuto sia in primo grado sia in appello, la società aveva versato una somma superiore al debito effettivamente accertato. Ha quindi chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento della controparte per il credito restitutorio pari all'eccedenza versata, domandandone però la prededuzione sul presupposto che il pagamento fosse avvenuto mentre era pendente la domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla futura fallita. Il giudice delegato ha ammesso il credito ma solo in chirografo; l'opposizione allo stato passivo è stata respinta dal tribunale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 336 e 653, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 l. fall., sostenendo che il credito restitutorio sarebbe sorto non dal rapporto di appalto ma dal pagamento indebito e quindi in un momento successivo; con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 111 l. fall., contestando il diniego della prededuzione nonostante il credito fosse sorto in occasione della procedura di concordato, essendo il pagamento avvenuto in pendenza della domanda di concordato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il credito restitutorio da indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., non deriva da un atto di amministrazione del debitore né da un atto legalmente compiuto dal debitore stesso, e la sola coincidenza temporale con la pendenza della domanda di concordato non basta a integrare il requisito dell'"occasionalità" richiesto per la prededuzione. La Corte ha inoltre osservato che, dalla ricostruzione fattuale, la procedura di concordato non era neppure stata aperta, essendo stata la domanda dichiarata inammissibile con contestuale fallimento: in mancanza di consecuzione tra procedure, il credito non avrebbe comunque potuto essere prededucibile nel fallimento. Conseguentemente il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di incidenza sulla ratio decidendi autonoma e sufficiente costituita dal mancato riscontro dell'occasionalità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciabile in cassazione.
è evocato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione agli effetti della riforma/parziale riforma del titolo giudiziale sul credito.
è richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e ai suoi effetti sul credito accertato.
la Corte ne ribadisce l'interpretazione consolidata: la prededuzione richiede non la mera coincidenza temporale con la procedura, ma un collegamento funzionale qualificato; fuori dagli atti degli organi della procedura, rilievo decisivo assume l'essere il credito conseguenza di atti legalmente compiuti dal debitore nell'ambito della procedura e, in caso di consecuzione, l'apertura effettiva della prima procedura.
i crediti dei terzi sono prededucibili se sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore; la Corte sottolinea che nel caso di specie il credito da indebito non deriva da tali atti.
il credito azionato è qualificato come obbligazione ex lege di restituzione dell'indebito, estranea alla gestione del patrimonio del debitore e dunque non idonea di per sé a fondare la prededuzione.
viene menzionato per evidenziare che la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile con contestuale dichiarazione di fallimento, escludendo l'apertura della procedura di concordato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della prededuzione fallimentare, il requisito dell'"occasionalità" tra fatto generatore del credito e procedura concorsuale non coincide con la sola contemporaneità cronologica, ma richiede un collegamento funzionale apprezzabile con l'attività della procedura o con atti legalmente compiuti dal debitore nell'ambito della procedura stessa.
- Il credito di restituzione di somme indebitamente pagate ex art. 2033 c.c. non è, di regola, un credito derivante da atti di amministrazione del debitore e non può essere qualificato prededucibile solo perché il pagamento è avvenuto mentre era pendente una domanda di concordato.
- La prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato presuppone la consecuzione tra procedure concorsuali; se la domanda di concordato è stata dichiarata inammissibile e la procedura non è stata aperta, manca il requisito necessario per estendere la prededuzione al fallimento successivo.
- Quando la ratio decidendi principale sorregge da sola il rigetto, eventuali ulteriori censure che non ne scalfiscano l'autonomia sono inammissibili per difetto di decisività.
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