Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09810/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società in liquidazione, già correntista di un istituto di credito, agì per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite sul conto corrente tra il 1991 e il 2002, deducendo in particolare interessi capitalizzati trimestralmente in misura superiore a quella legale e commissione di massimo scoperto non pattuita. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda. In appello la banca dedusse, tra l'altro, che la lettera di messa in mora del 12.11.2004 non le fosse stata notificata, essendo stata indirizzata a un soggetto diverso, e che in ogni caso la richiesta avrebbe riguardato soltanto gli interessi capitalizzati. La Corte d'appello rigettò entrambe le impugnazioni ritenendo tardiva e quindi inammissibile, in appello, la contestazione sull'inefficacia dell'atto interruttivo della prescrizione, qualificata come eccezione in senso stretto. La banca propose ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 345 e 183, sesto comma, c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alla mancata comunicazione della messa in mora; il secondo, assorbito, per violazione delle norme sull'interpretazione dell'atto, lamentando che la messa in mora fosse stata riferita solo alla ripetizione degli interessi capitalizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la qualificazione come eccezione in senso stretto della deduzione relativa all'insussistenza dell'effetto interruttivo della prescrizione. Ha ribadito che l'interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio sulla base degli atti e quindi proponibile anche in appello, non essendo soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per il riesame conforme al principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Le questioni relative all'efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto eccezioni in senso lato, non sono soggette alla preclusione dell'art. 345 c.p.c. come le eccezioni in senso stretto.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Il termine di proposizione richiamato dalla Corte d'appello non si applica alla deduzione dell'inefficacia di un preteso atto interruttivo, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per censurare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, assorbito, in tema di interpretazione della messa in mora quale atto unilaterale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo, assorbito, per contestare l'interpretazione della lettera di messa in mora.

Massime di principio

  • L'eccezione di interruzione della prescrizione non è un'eccezione in senso stretto, ma un'eccezione in senso lato: può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice se i fatti risultano dagli atti di causa.
  • Solo l'eccezione di prescrizione in quanto tale è soggetta al regime delle eccezioni in senso stretto; la controeccezione di interruzione segue un regime diverso e non è assoggettata alle stesse preclusioni processuali.
  • In appello sono ammissibili le questioni rilevabili d'ufficio, ove i relativi fatti risultino già documentalmente acquisiti al processo.
  • La qualificazione processuale di una deduzione come eccezione in senso stretto o in senso lato incide direttamente sulla sua proponibilità e sulla sua rilevabilità nel giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correntePrescrizione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.