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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17036/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo la violazione dell'art. 512 c.p.p.: la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ammesso la lettura del verbale di denuncia-querela della persona offesa (Falcone), ritenuta irreperibile in quanto trasferitasi in Polonia, senza aver compiuto tutti gli accertamenti possibili (anche tramite rogatoria internazionale) per verificare la residenza del teste e l'effettiva impossibilità di esaminarlo in dibattimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente valorizzato la dichiarazione della sorella della persona offesa, la quale aveva riferito del trasferimento in Polonia senza indicare la città, e che ulteriori accertamenti sarebbero stati inutili. La Corte di legittimità ha inoltre richiamato la giurisprudenza che permette, in combinato disposto con l'art. 507 c.p.p., la lettura in dibattimento di atti divenuti impossibili da ripetere anche se contengono dichiarazioni di soggetti non in elenco testimoniale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Rimane quindi confermata la responsabilità penale contestata in sede di merito (artt. 110, 624, 625 c.p.), con la relativa pena già decisa in primo grado e confermata in appello.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Indica la partecipazione al delitto (concorso di persone); la sentenza fa riferimento all'imputazione complessiva basata anche su tale concorso.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; utilizzata per individuare il titolo di reato contestato all'imputato.

  • art. 625, primo comma, n.7 cod. pen.

    Circostanza aggravante del furto (circostanza prevista e applicata nella determinazione della pena).

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola la lettura in dibattimento di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. La Corte ha ritenuto legittima la lettura del verbale di querela quando il teste risulta irreperibile, purché l'imprevedibilità dell'evento sia valutata secondo la prognosi postuma e sussistano ragioni di inconcepibilità di ulteriori accertamenti praticabili.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in combinato disposto con l'art. 512 per consentire l'acquisizione e la lettura di dichiarazioni predibattimentali e di soggetti non elencati nella lista testimoniale se rilevanti e decisive.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione del motivo di ricorso in cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti di specificazione richiesti dall'articolo, principio ricordato dalla Corte in ordine all'adeguatezza del motivo proposto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nelle forme previste per il procedimento in Cassazione; richiede la produzione documentale delle conclusioni scritte.

Massime di principio

  • La lettura in dibattimento di una querela o di dichiarazioni predibattimentali è ammissibile ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se la ripetizione è divenuta impossibile e l'imprevedibilità dell'evento è valutata con la 'prognosi postuma': il giudice valuta se, al momento in cui si sarebbe dovuta eseguire l'assunzione, la parte avrebbe potuto ragionevolmente prevedere l'impossibilità di ottenere la testimonianza.
  • L'art. 512 va interpretato in combinato disposto con l'art. 507 c.p.p., per cui possono essere lette anche dichiarazioni rese da soggetti non inclusi nella lista testimoniale se risultano atti decisivi e la loro ripetizione è impossibile.
  • Quando la persona offesa risulta trasferita all'estero, il giudice di merito non è tenuto a compiere accertamenti ulteriori inutili o manifestamente inefficaci (ad es. rogatorie autoreferenziali) se esistono elementi concreti che rendono ragionevole ritenere la sua irreperibilità, come l'assenza di indicazioni di localizzazione fornite da testimoni vicini.
  • La parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti per irreperibilità deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la possibilità di reperire o esaminare il teste; semplici contestazioni generiche sono insufficienti.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è fondamentale il confronto critico e puntuale con i motivi e i rilievi della decisione impugnata: motivi vaghi o elusivi del confronto con le statuizioni di merito possono essere dichiarati inammissibili.

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