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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13315 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella relativa alla revoca dell'agevolazione prima casa, sostenendo che l'avviso di liquidazione presupposto non gli fosse stato notificato e che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986. In Cassazione ha proposto due motivi: ha contestato il perfezionamento della notifica eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., ritenendo non rispettate le formalità previste; ha inoltre censurato l'applicazione della proroga biennale dei termini prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002 ai casi di revoca di agevolazioni fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto che la documentazione del messo comunale attestasse l'esecuzione delle formalità dell'art. 140 c.p.c. e che tali attestazioni, assistite da fede privilegiata, non potessero essere contraddette senza querela di falso. Ha inoltre confermato che la proroga biennale prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002 si applica anche alla definizione delle violazioni relative alle agevolazioni tributarie; non sussisteva pertanto la dedotta decadenza. La sentenza d'appello, favorevole all'Ufficio, è rimasta ferma. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate, in considerazione delle alterne vicende processuali e del consolidamento del principio giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Sicchè in difetto di una querela di falso il giudice di merito non avrebbe potuto pervenire a conclusioni che con quelle attestazioni fossero in contrasto: ne consegue l'infondatezza della censura qui dedotta.

    Le attestazioni dell'ufficiale notificante sulle operazioni compiute nell'esecuzione della notifica hanno fede privilegiata. Per contestarne efficacemente la veridicità non basta una dichiarazione contraria: occorre proporre querela di falso.

  • Art. 11, commi 1 e 1-bis, L. n. 289 del 2002

    La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1 - bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto

    La proroga biennale dei termini di accertamento e liquidazione si estende anche alle violazioni concernenti agevolazioni tributarie, quando riguardano le imposte contemplate dalla norma: in entrambe le ipotesi l'Ufficio deve valutare l'efficacia dell'istanza di definizione.

Massime di principio

  • Quando una notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è documentata dalle attestazioni dell'ufficiale notificante sulle formalità compiute, la contestazione del destinatario non può fondarsi sulla sola negazione dei fatti attestati: per superare la fede privilegiata delle attestazioni è necessaria la querela di falso.
  • La proroga biennale prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002 può applicarsi anche alla liquidazione conseguente alla revoca di agevolazioni fiscali, se si tratta delle imposte indicate dalla norma e ricorrono i presupposti previsti per la definizione delle violazioni.
  • In Cassazione, quando i motivi sono infondati, resta ferma la decisione d'appello; le spese possono essere compensate se le vicende processuali e il consolidamento successivo dell'orientamento giurisprudenziale lo giustificano.

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