Cassazione Civile, Ordinanza n. 32544/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte del proprietario confinante, di una recinzione in area cortilizia con un varco di accesso largo circa 95,6 cm, poi oscurato da una tenda. Il vicino ha agito lamentando che tale opera rendesse più gravoso l’esercizio della servitù di passaggio sulla sua proprietà e che la recinzione fosse collocata a distanza inferiore a tre metri, con lesione del preteso diritto di veduta da un’apertura dell’immobile di sua proprietà. Il Tribunale ha respinto le domande; la Corte d’appello ha parzialmente riformato, ordinando la rimozione della tenda nel varco ma confermando il rigetto delle domande sulla servitù e sulle distanze. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che il CTU aveva rilevato una minore ampiezza del varco rispetto al progetto e che ciò avrebbe consentito un passaggio più agevole anche con bicicletta a mano; 2) violazione dell’art. 1067 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe trascurato che la servitù doveva garantire la più ampia utilità, anche per transito in bicicletta o con oggetti ingombranti; 3) violazione dell’art. 900 c.c., perché l’apertura dell’immobile del ricorrente sarebbe stata una veduta e non una semplice luce, in quanto la grata avrebbe consentito un affaccio, e il CTU si sarebbe espresso in termini di veduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura investiva non un fatto storico omesso, ma una valutazione del CTU, non decisiva e comunque rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto a contestare una valutazione in fatto sulla concreta comodità del passaggio nel varco, oltre che perché il ricorrente non aveva allegato che il titolo della servitù comprendesse anche il transito in bicicletta. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile poiché la Corte d’appello aveva applicato il criterio giuridico distintivo tra luce e veduta, e la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti materiali dell’apertura; inoltre il giudizio del CTU sulla qualificazione giuridica dell’apertura è stato reputato privo di valore decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la servitù non può essere aggravata, ma la verifica concreta dell’incomodo del passaggio nel caso di specie è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; la doglianza è inammissibile se mira a riesaminare tale apprezzamento senza censurare un errore di diritto.
la distinzione tra vedute e luci è tracciata dal codice civile; la qualificazione dell’apertura spetta al giudice in base alle caratteristiche materiali e giuridiche dell’opera, non al consulente tecnico come giudizio vincolante.
non è espressamente discussa, ma la Corte evidenzia che il ricorrente non ha allegato il titolo estensivo della servitù al passaggio ciclabile, con carenza del necessario supporto giuridico della censura.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
viene richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile come omesso esame un mero giudizio valutativo del consulente tecnico: il vizio ex art. 360 c.p.c. richiede l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione tecnica o probatoria compiuta dal giudice.
- La verifica se un’opera renda più incomodo l’esercizio di una servitù è, di regola, accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rielaborato in cassazione come semplice violazione di legge.
- La tutela della servitù va commisurata al contenuto del titolo: se si assume che essa comprenda utilità ulteriori rispetto al mero transito pedonale, tale estensione deve essere specificamente allegata e dimostrata.
- La distinzione tra luce e veduta è una qualificazione giuridica fondata sui caratteri dell’apertura; il consulente tecnico può descrivere lo stato dei luoghi, ma non vincola il giudice nella sussunzione nell’una o nell’altra categoria.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’etichetta del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle caratteristiche materiali del bene o dell’opera contestata.
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