Cassazione Civile, Ordinanza n. 15859/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda riguarda una società in liquidazione che aveva presentato un concordato preventivo totalmente liquidatorio, omologato dal tribunale. Durante l'esecuzione del concordato, il tribunale ha dichiarato il fallimento della società su iniziativa del pubblico ministero, rilevando che la società non era più in grado di pagare i crediti secondo tempi e misure della proposta, anche per la mancata vendita di numerosi asset e per l'insorgere di debiti prededucibili maturati in costanza di procedura. La società ha reclamato e la corte d'appello ha accolto il reclamo, ritenendo ammissibile il fallimento senza previa risoluzione del concordato ma escludendo, in sostanza, la sussistenza del necessario stato di insolvenza. La curatela del fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione degli artt. 5, 160 e 186 l. fall., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente negato che l'inadempimento delle obbligazioni concordatarie e dei crediti prededucibili integrasse insolvenza rilevante ai fini della declaratoria di fallimento. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo ha censurato l'affermazione di ammissibilità del fallimento senza previa risoluzione del concordato; con il secondo ha contestato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della curatela e ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della società, assorbendo il secondo motivo relativo alle spese. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la causa uniformandosi ai principi affermati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, nel sistema della legge fallimentare modificata, il debitore ammesso a concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, ove risulti insolvente nel pagamento dei debiti concordatari o di quelli sorti in corso di procedura; l'insolvenza è concetto unitario e non dipende dalla distinzione tra insolvenza originaria e nuova.
Norme richiamate
definisce lo stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, che può persistere anche dopo l'omologazione del concordato e rispetto all'inadempimento delle obbligazioni concordatarie o sorte in corso di procedura
richiamato nel ricorso per la disciplina del concordato preventivo
la risoluzione del concordato è rimedio distinto e non costituisce condizione necessaria per la dichiarazione di fallimento
art. 18 legge fall.
norma processuale del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento
l'omologazione rende obbligatorio il concordato per i creditori anteriori, ma tale effetto non esclude in sé la successiva fallibilità
evocato per indicare il vincolo negoziale derivante dal concordato omologato
richiamati nel motivo incidentale sulle spese di lite
richiamato nel ricorso incidentale nel quadro della legittimazione all'iniziativa per il fallimento
Massime di principio
- Il debitore ammesso a concordato preventivo omologato può essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione del concordato, se il suo stato di insolvenza risulta attuale in relazione all'inadempimento delle obbligazioni concordatarie o dei debiti sorti durante l'esecuzione della procedura.
- L'insolvenza, ai fini fallimentari, ha natura unitaria: non assume rilievo una distinzione tra insolvenza "originaria" e insolvenza "nuova" quando l'inadempimento dimostri l'incapacità del debitore di far fronte al fabbisogno concordatario.
- La risoluzione del concordato svolge una funzione diversa dalla dichiarazione di fallimento: mira a rimuovere gli effetti obbligatori, dilatori e remissori del concordato, ma non costituisce presupposto indefettibile della fallibilità.
- L'inadempimento dei crediti prededucibili sorti in costanza di concordato può essere sintomo della persistente insolvenza e legittimare la declaratoria di fallimento, poiché tali creditori non sono assoggettati alle regole del concorso e non azionano la risoluzione del concordato.
- Nel giudizio di legittimità, la curatela conserva legittimazione a impugnare la revoca del fallimento in ragione della permanenza della sua carica fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
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