Cassazione Penale, Sentenza n. 36069/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza del 26 gennaio 2026 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata in parziale riforma della sentenza del 19 febbraio 2025 del G.u.p. del Tribunale di Napoli resa all’esito di giudizio abbreviato, dopo l’accordo sulla pena previsto dall’art. 599-bis c.p.p. La Corte d’appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 416-bis, quarto comma, c.p. e rideterminato le pene, già ridotte per il rito abbreviato, in sette anni, due mesi e venti giorni, sei anni, dieci mesi e venti giorni e otto anni e dieci mesi di reclusione. Le pene riguardavano il reato di associazione di tipo mafioso contestato al capo A) e gli altri reati ascritti, unificati al primo dal vincolo della continuazione. Con un unico motivo ciascun ricorso, proposto con un atto congiunto per due imputati e con atto separato per il terzo, deduceva violazione degli artt. 62-bis, 81 e 629 c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non avesse spiegato la misura degli aumenti di pena applicati per i reati-satellite in continuazione. I ricorrenti non deducevano l’illegalità delle pene concordate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono deducibili le questioni relative alla formazione della volontà di concordare, al consenso del pubblico ministero e a un eventuale contenuto difforme della decisione, nonché i vizi della pena quando ne determinino l’illegalità. Non sono invece deducibili censure sulla determinazione della pena concordata che non incidano sulla sua legalità; ciò vale anche per la doglianza relativa alla mancata motivazione sulla misura degli aumenti per i reati-satellite. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto ai vizi della formazione dell’accordo, al dissenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione e all’illegalità della pena; le doglianze sulla misura della pena concordata che non ne evidenzino l’illegalità sono inammissibili.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ordinariamente deducibile con ricorso contro la sentenza di concordato in appello, salvo che si deduca una prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Anche di recente la Corte di cassazione ha ribadito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva.
La doglianza relativa alla quantificazione degli aumenti per la continuazione, se la pena concordata non è illegale, attiene alla determinazione della pena concordata e non è deducibile in cassazione.
Per la ragione indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso deciso la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Norma indicata dai ricorrenti tra quelle asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma interpretazione o applicazione nella decisione della Corte di cassazione.
Norma indicata dai ricorrenti tra quelle asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma interpretazione o applicazione nella decisione della Corte di cassazione.
art. 416-bis, quarto comma, c.p.
La disposizione è richiamata solo per descrivere l’aggravante ritenuta equivalente alle attenuanti generiche in appello; la Corte di cassazione non ne offre un’interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure riguardanti la formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata.
- Nel concordato in appello non sono deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena concordata quando non ne comportino l’illegalità, ossia quando la sanzione rientri nei limiti edittali e corrisponda a una pena prevista dalla legge.
- La censura relativa alla mancata indicazione in sentenza della misura dei singoli aumenti per i reati-satellite unificati in continuazione è inammissibile se riguarda una pena concordata e non viene dedotta l’illegalità della sanzione.
- In caso di dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se la causa d’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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