Cassazione Penale, Sentenza n. 4565/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: secondo il difensore, però, l'imputato aveva già eletto domicilio presso lo studio del difensore sin dal 28/06/2023, come attestato nella sentenza di primo grado, quindi l'appello avrebbe dovuto considerarsi conforme ai requisiti richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Le Sezioni Unite avevano chiarito (informazione provvisoria n.15/2024) che, per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, continua ad applicarsi l'art. 581, comma 1-ter (poi abrogato dalla legge 9/8/2024, n.114) e che l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indicare la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notifica. Dal controllo degli atti la Cassazione ha constatato che nel ricorso non era né richiamata né allegata alcuna dichiarazione di domicilio e che l'attestazione nella sentenza di primo grado non è idonea a supplire l'assenza del richiamo nell'atto di impugnazione. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Secondo le Sezioni Unite e la Corte, per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 era requisito di ammissibilità che l'atto di impugnazione contenesse, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/eletto domicilio con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e certa individuazione del luogo per la notificazione
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, lett. o) - abrogazione
La norma ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, per cui il ricorso oggetto del procedimento (proposto prima della vigenza della novella) è stato valutato secondo la previgente disciplina
Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non determinante nel provvedimento; la decisione si è concentrata sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter
Citato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che potesse supplire l'assenza del richiamo alla dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione
Sezioni Unite - informazione provvisoria n. 15/2024
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Fornisce l'interpretazione vincolante usata dalla Corte: l'atto di impugnazione deve contenere il richiamo espresso e l'indicazione della collocazione nel fascicolo, e solo se ciò avviene la presenza di una precedente dichiarazione nel fascicolo può valere per l'ammissibilità
Massime di principio
- Per impugnazioni presentate entro il 24/08/2024 si applicava la disciplina previgente: l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio oppure un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo
- Non è sufficiente che la dichiarazione di domicilio si trovi negli atti di causa (es. sentenza di primo grado) se l'atto di impugnazione non richiama espressamente e specificamente quella dichiarazione e ne indica la collocazione in fascicolo
- Se la legge o la giurisprudenza successiva abroga o modifica la disposizione, occorre verificare la data di proposizione dell'impugnazione per stabilire quale regime sia applicabile
- In mancanza del richiesto richiamo nell'impugnazione, la conseguenza pratica è l'inammissibilità dell'appello e la possibile condanna alle spese di lite
- Prassi consigliata: nell'atto di impugnazione indicare sempre esplicitamente l'elezione/dichiarazione di domicilio (o allegarla), specificare dove essa è collocata nel fascicolo processuale e, a futuro, verificare le novità normative e giurisprudenziali intervenute prima del deposito dell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4408/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4410/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4412/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4414/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4416/2025 del 04/02/2025
- Sentenza penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4417/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →