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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33440/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività di difesa d'ufficio svolta in un procedimento penale a favore di un imputato che, dopo un periodo di custodia cautelare, risultava irreperibile. Il professionista sosteneva di aver effettuato alcune ricerche presso uffici e strutture del territorio, senza esito, e deduceva che non fosse necessario intraprendere ulteriori iniziative giudiziali per il recupero del credito professionale, perché presumibilmente infruttuose e tali da gravare inutilmente sull'erario. Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non dimostrata un'irreperibilità anche nello Stato di provenienza dell'assistito e rilevando, inoltre, che non erano state svolte tutte le ricerche possibili, incluse verifiche presso i carabinieri di Granarolo che avevano recentemente indagato il medesimo soggetto. Con il ricorso per cassazione l'avvocato denunciava: 1) violazione degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002, sostenendo che non fosse necessario un recupero giudiziale del credito né ricerche più complesse sulla residenza dell'assistito; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere il tribunale considerato la documentazione allegata attestante le ricerche effettuate presso campo nomadi, consolato e questura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, osservando che, in assenza di una formale dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, il difensore d'ufficio deve dimostrare di avere esperito inutilmente un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ivi compresa l'attivazione delle iniziative giudiziali per ottenere il pagamento. Poiché tale passaggio obbligato non era stato svolto, il ricorrente non aveva titolo alla liquidazione a carico dell'erario. La Corte ha inoltre escluso il vizio motivazionale, rilevando che l'apprezzamento del tribunale sulle ricerche effettuate e sulla possibilità di individuare l'assistito tramite ulteriori informazioni di polizia escludeva anche il dedotto omesso esame di fatti decisivi. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa del Ministero; disposto altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 d.P.R. 115/2002

    Prevede che l'onorario e le spese del difensore d'ufficio siano liquidati dal magistrato, ma solo quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale; il sistema comporta un'anticipazione provvisoria a carico dell'erario con diritto di recupero verso la parte assistita.

  • art. 117 d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme all'art. 116 come base del meccanismo di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro di misura e modalità della liquidazione del compenso.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    Richiamato come norma che disciplina l'opposizione al provvedimento di liquidazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina della liquidazione del compenso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio poiché la motivazione del tribunale ha comunque affrontato il nucleo fattuale rilevante.

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità, poiché il ricorso si risolveva in una critica a un orientamento giurisprudenziale consolidato non meritevole di revisione.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento di fissazione in camera di consiglio per la definizione del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02

    Comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/02

    Richiamato solo per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario, quando non vi sia una formale dichiarazione di irreperibilità dell'assistito, il professionista deve provare di avere attivato senza esito un serio tentativo di recupero del credito, anche tramite iniziative giudiziali.
  • La mera allegazione di ricerche informali o parziali non basta: è richiesto un comportamento diligente e non pretestuoso, idoneo a dimostrare l'infruttuosità del recupero del compenso.
  • L'irreperibilità formalmente accertata esonera il difensore d'ufficio dall'onere di ulteriori ricerche o iniziative di recupero; in difetto di tale provvedimento, invece, l'onere resta a suo carico.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando la decisione di merito abbia comunque valutato il nucleo fattuale rilevante e la doglianza miri solo a una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a giustificarne il superamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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