Cassazione Penale, Sentenza n. 29556/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso il rigetto dell'istanza di revisione ex art. 630, lett. c) c.p.p.; la difesa sosteneva che sussistessero "prove nuove" idonee a creare ragionevole dubbio sulla colpevolezza, in particolare documentazione e dichiarazioni attestanti il ricovero del Tavanxhiu all'Ospedale Militare di Tirana tra il 30/8 e il 1/9/2001 e nuove sommarie informazioni testimoniali (Robert Xhaho, Marko Brahimi, dichiarazione del dott. Fatos Jaho) a supporto dell'alibi. Venivano inoltre dedotte doglianze sulla presunta debolezza dell'impianto accusatorio originario (contrasti di identificazione, movente non provato, attendibilità dei testi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato le "nuove" prove come inidonee a rovesciare il giudicato: le sommarie informazioni testimoniali non apportavano conoscenza diretta dei fatti e si limitavano a chiedere una diversa valutazione di prove già esaminate; la documentazione e le dichiarazioni mediche non erano provve nuove poiché già acquisite o comunque connaturate alle stesse anomalie già valutate nei gradi precedenti; parte delle prove potevano essere state acquisite nel processo originario e non sono state spiegate le ragioni della tardiva produzione. Per tutte queste ragioni il rigetto dell'istanza di revisione è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce la revisione per "nuove prove"; la Corte ha interpretato restrittivamente il requisito della "novità": non costituiscono prova nuova elementi già esistenti negli atti o facilmente acquisibili nel processo originario, né testimonianze volte solo a rinnovata valutazione di prove già apprezzate.
Prevede gli avvisi al teste informato; la mancata osservanza è motivo di esclusione/criticità delle sommarie informazioni (qui richiamata con riferimento all'audizione di Robert Xhaho).
Norma sulle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Riferimento alla fattispecie del delitto di omicidio oggetto del procedimento di merito; citata dal ricorrente tra le norme violate ma non centrale nella decisione di revisione.
Riferimento al tentato omicidio (elemento del capo d'imputazione originario); citato tra le norme oggetto del ricorso ma non determinante per la decisione sulla revisione.
Riferimento alle circostanze di tentativo/azione (richiamata tra le norme contestate ma non decisiva per la valutazione della "prova nuova").
Norma sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e priva di vizi logici.
Norma sul giudicato penale; richiamata nell'insieme delle norme proceduralmente rilevanti per il ricorso (contestazione della decisione di merito).
Previsioni sulla fase istruttoria in sede di revisione (richiamata nel contesto dei poteri istruttori della Corte d'appello); la Corte ha ritenuto che non dovessero essere esercitati per prove manifestamente inidonee.
Attribuisce poteri istruttori alla Corte d'appello in sede di revisione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse obbligo di escutere testimoni ove le prove proposte fossero palesemente non innovative e inidonee.
Norme accessorie sulla revisione e sui poteri istruttori; richiamata nel complesso delle regole procedurali applicabili.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. la "prova nuova" deve essere effettivamente nuova: non basta una diversa valutazione di elementi già disponibili né la produzione tardiva di testimonianze che avrebbero potuto essere raccolte nel giudizio originario.
- Le sommarie informazioni testimoniali non integrano automaticamente prova nuova se si limitano a sollecitare una rivalutazione dell'attendibilità di dichiarazioni già esaminate; devono apportare conoscenze dirette e non già deducibili dal processo precedente.
- La corte territoriale non è obbligata a esaminare/testimoniare soggetti indicati tardivamente quando risulti evidente l'inidoneità di tali prove a scalfire il giudicato: i poteri istruttori non sono un mezzo per trasformare la revisione in un ulteriore grado di impugnazione ordinario.
- Documenti provenienti da registri o atti stranieri possono essere valutati criticamente: anomalie formali o mancata identificazione del soggetto possono rendere il documento non decisivo, salvo prova contraria che giustifichi perizia o accertamenti ulteriori.
- La mancata spiegazione plausibile del motivo per cui prove potenzialmente disponibili non siano state prodotte nel processo originario indebolisce la qualificazione di quelle prove come "nuove".
- Le doglianze che sostanzialmente ripropongono censure già valutate nel giudizio di merito (attendibilità di testi, movente, valutazione complessiva delle prove) non sono ammissibili in sede di revisione.
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