Cassazione Penale, Sentenza n. 10687/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava in sostanza la condanna per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e altri reati connessi), lamentando: erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n.1 legge fall.; mancata verifica della diminuzione patrimoniale e del dolo; impropria qualificazione dolosa invece che come bancarotta semplice o fatti scusabili; insufficiente valutazione dell'incongruità del canone di affitto di azienda e della finalità di risanamento; carenza di motivazione sull'elemento soggettivo di Matteo; addebito relativo alla tenuta delle scritture contestato perché la contabilità era affidata a terzi; mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma legge fall.; diniego delle attenuanti generiche; omissione di motivazione circa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesto infondato o perché le censure non erano deducibili in sede di legittimità. In particolare: ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla bancarotta per distrazione, qualificandola come reato di pericolo concreto e ritenendo irrilevante il successivo recupero dei beni; ha ritenuto sussistente il concorso di Matteo come extraneus consapevole dell'apporto alla condotta distrattiva; ha ritenuto imputabile all'amministratore la responsabilità per l'omessa tenuta delle scritture anche se affidate a professionisti; ha dichiarato inammissibili le censure relative all'art. 219 e all'art. 131-bis perché non devolute in appello; ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche come esercizio della discrezionalità del giudice di merito. Sono state confermate le statuizioni di condanna e imposti oneri per spese e pagamento di una somma a titolo di giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione)
La Corte interpreta il reato come reato di pericolo concreto: è sufficiente la manovra diretta alla sottrazione che possa creare un vulnus alle garanzie dei creditori; il recupero del bene successivo al fallimento non esclude la responsabilità.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)
Considerata fattispecie di pericolo presunto; il mero inadempimento formale dell'obbligo di tenuta delle scritture integra il reato anche senza danno concreto; l'obbligo grava sull'imprenditore/amministratore anche se la contabilità è affidata a terzi.
art. 219 legge fallimentare (circostanza attenuante, ultimo comma)
La possibilità di riconoscimento dell'attenuante non è stata ritenuta dalla Corte d'appello e la Cassazione ha escluso la censura perché la relativa richiesta non era stata specificamente devoluta in appello.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
La Corte afferma che l'extraneus può concorrere nel reato proprio dell'amministratore se la sua condotta agevola consapevolmente la sottrazione patrimoniale; il dolo del concorrente consiste nella volontà di apportare alla condotta dell'intraneus.
art. 42 c.p. (elemento soggettivo del reato)
Usata per richiamare il tema del dolo (e della responsabilità soggettiva) nella ricostruzione del reato fallimentare; nel caso la Corte ha ritenuto accertata la consapevolezza dei partecipanti.
art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ribadisce che l'istituto non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione se l'argomento non è stato posto in sede di appello quando l'istituto era già vigente al momento della sentenza impugnata.
art. 606 e art. 609 cod. proc. pen. (limiti della censura in Cassazione)
Principio per cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; usato per escludere deduzioni nuove rispetto al gravame di appello.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione di una somma da versare a titolo di giudizio di cassazione per inammissibilità.
Massime di principio
- In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la fattispecie è vista come reato di pericolo concreto: non è necessario un danno già consumato, basta la condotta idonea a creare un vulnus alle garanzie dei creditori.
- Il recupero successivo del bene o il realizzo da parte della curatela non escludono la responsabilità: la sottrazione si perfeziona al momento del distacco dal patrimonio e il reintegro posteriore è irrilevante ai fini penali.
- Il trasferimento di azienda a soggetti collegati e il mancato pagamento delle somme pattuite, nonché il favorire un creditore rispetto ad altri, sono indizi rilevanti di fraudolenza e depauperamento della massa creditoria.
- Un soggetto esterno (socio di minoranza, accomandante, ecc.) può essere ritenuto concorrente nel reato dell'amministratore se la sua condotta è consapevolmente diretta a supportare la sottrazione patrimoniale.
- L'amministratore mantiene l'obbligo diretto di tenuta e conservazione delle scritture contabili anche quando l'attività è affidata a professionisti: la responsabilità non viene esclusa per l'uso di consulenti esterni.
- Questioni di merito non sollevate o non devolute alla Corte d'appello (es. riconoscimento di specifiche attenuanti o l'applicazione di art. 131-bis) non possono essere discusse per la prima volta in Cassazione.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o arbitrarietà.
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