Cassazione Civile, Ordinanza n. 34979/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di controllo sulla documentazione contabile fornita dalla società in risposta a questionario, relativo alla formazione dell'incremento della voce di stato patrimoniale "Altri debiti" per l'anno 2007, come risultante dal quadro RS della dichiarazione. La società aveva inizialmente ottenuto esito favorevole in primo grado; l'Ufficio aveva poi appellato e la CTR aveva accolto l'appello. In cassazione la società proponeva due motivi di ricorso avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio la parte ricorrente depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, assumendo di aver presentato istanza ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito in l. n. 225 del 2016, con successiva comunicazione dell'importo dovuto e produzione delle ricevute di pagamento. La Corte aveva anche concesso termine per verificare la regolarità dei pagamenti.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, che l'agente della riscossione aveva comunicato l'ammontare dovuto e che erano state prodotte le ricevute di pagamento. Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio, richiamando il precedente secondo cui, in presenza della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia o per estinzione ex lege, e comunque va dichiarata la cessazione della materia del contendere se risulta l'integrale pagamento del debito rateizzato. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché nella disciplina della definizione agevolata il costo del processo pendente resta assorbito.
Norme richiamate
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e la successiva comunicazione dell'importo dovuto dall'agente della riscossione determinano l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere se risulta anche il pagamento integrale.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 sulla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione.
art. 6, comma 4, d.l. n. 148/2017
Richiamato come parte dell'ambito applicativo della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
Legge di conversione del d.l. n. 148/2017 richiamata nella domanda di definizione agevolata.
È la base processuale dell'estinzione del giudizio di cassazione nei casi di rinuncia o di estinzione ex lege conseguenti alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il debitore/contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e assume l'impegno a rinunciare al giudizio, seguito dalla comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'agente della riscossione, il giudizio di cassazione si estingue.
- Se il debitore è ricorrente, l'effetto processuale è la rinuncia al ricorso; se è resistente o intimato, opera un'estinzione ex lege del giudizio.
- L'integrale pagamento del debito rateizzato consente di dichiarare, oltre o in luogo dell'estinzione, la cessazione della materia del contendere.
- In presenza della definizione agevolata perfezionata, non si provvede sulle spese di lite perché il costo del processo pendente resta assorbito dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
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