Cassazione Civile, Ordinanza n. 29628/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società, tramite il legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale. Nel ricorso è stato dedotto, come unico motivo, l'omesso esame di documentazione prodotta e la mancata valutazione di un fatto ritenuto decisivo per escludere o comunque incidere sul dissesto societario: la possibilità di una più favorevole soddisfazione concorsuale dei creditori mediante altro rito e l'utilizzo della rottamazione fiscale prevista dal d.l. 118/2019, con richiamo anche a una pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o carente e al danno erariale della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non indicasse con precisione un fatto decisivo realmente omesso dall'esame del giudice di merito e che, in sostanza, mirasse a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la denunciata motivazione apparente, perché la sentenza di appello esponeva in modo comprensibile l'iter argomentativo seguito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15, nono comma, legge fallimentare
Ai fini del requisito ostativo al fallimento relativo all'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, occorre considerare l'importo complessivo dei debiti e non quello dei debiti verso ciascun singolo creditore istante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico asseritamente non esaminato e si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua specificamente il fatto storico decisivo asseritamente trascurato dal giudice di merito.
- Non è consentito in cassazione trasformare la censura di omesso esame in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se l'iter argomentativo è ricostruibile, il vizio non ricorre.
- Nel giudizio di fallimento, ai fini della verifica della soglia ostativa, i debiti scaduti e non pagati vanno apprezzati nel loro ammontare complessivo e non per singolo creditore istante.
Come è indicizzato
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