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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29628/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società, tramite il legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale. Nel ricorso è stato dedotto, come unico motivo, l'omesso esame di documentazione prodotta e la mancata valutazione di un fatto ritenuto decisivo per escludere o comunque incidere sul dissesto societario: la possibilità di una più favorevole soddisfazione concorsuale dei creditori mediante altro rito e l'utilizzo della rottamazione fiscale prevista dal d.l. 118/2019, con richiamo anche a una pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o carente e al danno erariale della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non indicasse con precisione un fatto decisivo realmente omesso dall'esame del giudice di merito e che, in sostanza, mirasse a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la denunciata motivazione apparente, perché la sentenza di appello esponeva in modo comprensibile l'iter argomentativo seguito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua specificamente il fatto storico decisivo asseritamente trascurato dal giudice di merito.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la censura di omesso esame in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se l'iter argomentativo è ricostruibile, il vizio non ricorre.
  • Nel giudizio di fallimento, ai fini della verifica della soglia ostativa, i debiti scaduti e non pagati vanno apprezzati nel loro ammontare complessivo e non per singolo creditore istante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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