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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50287/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce del 25/01/2022 per diverse ragioni. Dario Filippo e Angelo Roccamo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva e sulla mancata applicazione delle norme depenalizzanti (art. 291-bis, comma 2 e art. 294 DPR 43/1973), lamentando inoltre un trattamento sanzionatorio eccessivo rispetto a coimputati assolti o trattati diversamente. Paolo Ferrara ha articolato tre motivi: contestazione del ruolo (capo o promotore dell'associazione) e della conseguente determinazione della pena; diniego delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della recidiva; e doglianza circa gli aumenti per continuazione. Maurizio Muscogiuri ha dedotto la non riconducibilità al reato associativo con ruolo partecipativo significativo, contestando la valorizzazione di soli due reati fine e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche o la non irrogazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dario Filippo e Angelo Roccamo e ha rigettato i ricorsi di Paolo Ferrara e Maurizio Muscogiuri. In sintesi: - Per Dario e Roccamo: respinte le censure su circostanze attenuanti, recidiva e applicazione di norme depenalizzanti; ricorsi dichiarati inammissibili; condanna al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende. - Per Ferrara: rigettati i tre motivi; la Corte ha confermato la valutazione del ruolo dirigente/promotore, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per continuazione, ritenendoli motivati e proporzionati; ricorso rigettato con condanna alle spese. - Per Muscogiuri: rigettato il ricorso; la Cassazione ha ritenuto provato il ruolo esecutivo non marginale nell'organizzazione e ha confermato la pena irrogata, compresa l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti; condanna al pagamento delle spese. Complessivamente prevale la decisione della Corte territoriale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-quater

    Norma contestata in relazione al reato di associazione per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la Corte ha confermato che per alcuni imputati il fatto sussiste (per altri è stata pronunciata assoluzione) e ha ritenuto congrua la qualificazione applicata in base al compendio probatorio.

  • Legge n. 146 del 2004, art. 4 (aggravante)

    L'aggravante era stata originariamente contestata; in appello è stata eliminata per alcuni imputati e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto rispetto a tale valutazione.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis

    Richiamata in relazione a ipotesi depenalizzate (comma 2) e alla quantificazione delle quantità di tabacco; la Corte ha ritenuto che le quantità accertate (decine di chili, singoli episodi quantificati) escludessero la depenalizzazione invocata dai ricorrenti.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 294

    Pure richiamata come norma depenalizzante potenzialmente applicabile in casi di minore gravità; la Corte ha ritenuto ingiustificata l'applicazione per gli imputati in presenza di consistenti quantità di tle.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato in ordine ai parametri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato che, alla luce della gravità del fatto e della personalità degli imputati, le attenuanti generiche dovevano essere negate.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato rispetto alla necessità che l'aumento per continuazione sia proporzionato e non integri un cumulo materiale di pene; la Corte ha verificato proporzionalità e limiti previsti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente; la sentenza utilizza l'art. 616 per imporre l'onere delle spese ai ricorrenti rigettati o dichiarati inammissibili.

  • Sezioni Unite della Cassazione, sentenza Pizzone n. 47127 del 24/06/2021

    Richiamata in tema di quantificazione e motivazione degli aumenti per continuazione: il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite e garantire proporzione tra le pene; la Corte di merito è stata ritenuta conforme a tali principi nel calcolo degli aumenti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in riferimento ai criteri per l'eventuale esenzione da condanna pecuniaria per chi non ha colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure puramente fattuali o che non confutano specificamente l'epoca e la natura dei precedenti sono difficilmente accolte: i giudizi sulla personalità e sulla gravità del fatto sono insindacabili salvo motivazione illogica o contraddittoria.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche richiede un confronto puntuale con i parametri dell'art. 133 c.p.; la rinuncia a dedurre la responsabilità in appello (comportamento processuale collaborativo) può essere presa in considerazione ma non è automaticamente prefissiva di un trattamento premiale se la gravità del fatto e la personalità peggiorano il bilancio.
  • Per ottenere l'applicazione di norme depenalizzanti relative alle quantità (art. 291-bis, art. 294 DPR 43/1973) è necessario che dalle risultanze probatorie emergano quantitativi inequivocabilmente rientranti nei limiti depenalizzati; la mera genericità dell'imputazione non è sufficiente.
  • Il ruolo nell'organizzazione (capo, promotore, esecutore) va valutato sul compendio captativo e sulle intercettazioni: la qualificazione gerarchica e organizzativa, se adeguatamente motivata in primo e secondo grado, è difficilmente rimovibile in Cassazione.
  • Sui aumenti per continuazione il giudice deve motivare distintamente e garantire la proporzione tra le pene (Sezioni Unite Pizzone): la quantificazione degli aumenti deve risultare verificabile e rispettare i limiti dell'art. 81 c.p.
  • Le impugnazioni in Cassazione che non indicano punti di diritto specifici o che si limitano a rilievi generici sul trattamento sanzionatorio rischiano l'inammissibilità; la Corte può altresì irrogare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende se non si ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

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