Cassazione Penale, Sentenza n. 50287/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce del 25/01/2022 per diverse ragioni. Dario Filippo e Angelo Roccamo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva e sulla mancata applicazione delle norme depenalizzanti (art. 291-bis, comma 2 e art. 294 DPR 43/1973), lamentando inoltre un trattamento sanzionatorio eccessivo rispetto a coimputati assolti o trattati diversamente. Paolo Ferrara ha articolato tre motivi: contestazione del ruolo (capo o promotore dell'associazione) e della conseguente determinazione della pena; diniego delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della recidiva; e doglianza circa gli aumenti per continuazione. Maurizio Muscogiuri ha dedotto la non riconducibilità al reato associativo con ruolo partecipativo significativo, contestando la valorizzazione di soli due reati fine e chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche o la non irrogazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dario Filippo e Angelo Roccamo e ha rigettato i ricorsi di Paolo Ferrara e Maurizio Muscogiuri. In sintesi: - Per Dario e Roccamo: respinte le censure su circostanze attenuanti, recidiva e applicazione di norme depenalizzanti; ricorsi dichiarati inammissibili; condanna al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende. - Per Ferrara: rigettati i tre motivi; la Corte ha confermato la valutazione del ruolo dirigente/promotore, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per continuazione, ritenendoli motivati e proporzionati; ricorso rigettato con condanna alle spese. - Per Muscogiuri: rigettato il ricorso; la Cassazione ha ritenuto provato il ruolo esecutivo non marginale nell'organizzazione e ha confermato la pena irrogata, compresa l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti; condanna al pagamento delle spese. Complessivamente prevale la decisione della Corte territoriale.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-quater
Norma contestata in relazione al reato di associazione per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la Corte ha confermato che per alcuni imputati il fatto sussiste (per altri è stata pronunciata assoluzione) e ha ritenuto congrua la qualificazione applicata in base al compendio probatorio.
Legge n. 146 del 2004, art. 4 (aggravante)
L'aggravante era stata originariamente contestata; in appello è stata eliminata per alcuni imputati e la Cassazione non ha ravvisato errori di diritto rispetto a tale valutazione.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis
Richiamata in relazione a ipotesi depenalizzate (comma 2) e alla quantificazione delle quantità di tabacco; la Corte ha ritenuto che le quantità accertate (decine di chili, singoli episodi quantificati) escludessero la depenalizzazione invocata dai ricorrenti.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 294
Pure richiamata come norma depenalizzante potenzialmente applicabile in casi di minore gravità; la Corte ha ritenuto ingiustificata l'applicazione per gli imputati in presenza di consistenti quantità di tle.
Richiamato in ordine ai parametri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato che, alla luce della gravità del fatto e della personalità degli imputati, le attenuanti generiche dovevano essere negate.
Richiamato rispetto alla necessità che l'aumento per continuazione sia proporzionato e non integri un cumulo materiale di pene; la Corte ha verificato proporzionalità e limiti previsti.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente; la sentenza utilizza l'art. 616 per imporre l'onere delle spese ai ricorrenti rigettati o dichiarati inammissibili.
Sezioni Unite della Cassazione, sentenza Pizzone n. 47127 del 24/06/2021
Richiamata in tema di quantificazione e motivazione degli aumenti per continuazione: il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite e garantire proporzione tra le pene; la Corte di merito è stata ritenuta conforme a tali principi nel calcolo degli aumenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento ai criteri per l'eventuale esenzione da condanna pecuniaria per chi non ha colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione le censure puramente fattuali o che non confutano specificamente l'epoca e la natura dei precedenti sono difficilmente accolte: i giudizi sulla personalità e sulla gravità del fatto sono insindacabili salvo motivazione illogica o contraddittoria.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche richiede un confronto puntuale con i parametri dell'art. 133 c.p.; la rinuncia a dedurre la responsabilità in appello (comportamento processuale collaborativo) può essere presa in considerazione ma non è automaticamente prefissiva di un trattamento premiale se la gravità del fatto e la personalità peggiorano il bilancio.
- Per ottenere l'applicazione di norme depenalizzanti relative alle quantità (art. 291-bis, art. 294 DPR 43/1973) è necessario che dalle risultanze probatorie emergano quantitativi inequivocabilmente rientranti nei limiti depenalizzati; la mera genericità dell'imputazione non è sufficiente.
- Il ruolo nell'organizzazione (capo, promotore, esecutore) va valutato sul compendio captativo e sulle intercettazioni: la qualificazione gerarchica e organizzativa, se adeguatamente motivata in primo e secondo grado, è difficilmente rimovibile in Cassazione.
- Sui aumenti per continuazione il giudice deve motivare distintamente e garantire la proporzione tra le pene (Sezioni Unite Pizzone): la quantificazione degli aumenti deve risultare verificabile e rispettare i limiti dell'art. 81 c.p.
- Le impugnazioni in Cassazione che non indicano punti di diritto specifici o che si limitano a rilievi generici sul trattamento sanzionatorio rischiano l'inammissibilità; la Corte può altresì irrogare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende se non si ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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