Sentenza n. 8420/2026 - Roma, Sezione 1T
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art 27, comma 1 ter, d.lgs. n. 286/98 prot. n. RM5608283149 per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio della Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento relativo alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato che l'istanza era stata definita con provvedimento di revoca del 29 aprile 2026, notificato agli indirizzi indicati nella domanda e al difensore del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'intervenuta adozione del provvedimento di revoca ha infatti determinato la definizione del procedimento amministrativo e ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia sull'originario silenzio e sull'obbligo di provvedere. Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. n. 286/1998
Individua la disciplina sostanziale della domanda di nulla osta al lavoro subordinato oggetto del procedimento amministrativo.
Fondamento dell'azione avverso il silenzio, diretta a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in rito.
Impone il previo avviso alle parti della possibile rilevazione d'ufficio della questione relativa all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento amministrativo determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'originaria inerzia e comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve porre la relativa questione a contraddittorio mediante il previo avviso alle parti previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →