Ordinanza n. 2715/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della nomina quale Ufficiale di complemento della Marina Militare con iscrizione nella Riserva Selezionata, adottato da PERSOMIL
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego adottato da PERSOMIL il 5 novembre 2025 e notificato il 13 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché contestando gli atti presupposti e gli eventuali elementi istruttori, informative, estratti e annotazioni amministrative valorizzati in senso ostativo. Tra i profili dedotti emerge la rilevanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha resistito sostenendo la legittimità del diniego. Il ricorrente, come riconosciuto nel provvedimento, era stato condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2024, alla multa di 1.300 euro per i reati di lesioni personali e minacce; la sentenza risultava appellata.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. La condanna penale di primo grado, benché appellata, comportava il mancato possesso di tutti i requisiti necessari per il reclutamento nelle Forze Armate previsti dall'art. 635, comma 1, del codice dell'ordinamento militare. Inoltre, alla luce dell'art. 5 del d.m. 24 marzo 2025, relativo ai requisiti degli Ufficiali delle forze di completamento, l'Amministrazione militare era vincolata ad adottare il diniego. Di conseguenza, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta irrilevante. L'istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso il fumus boni iuris.
art. 635, comma 1, cod. ord. mil.
non possiede tutti i requisiti necessari per il reclutamento nelle Forze Armate previsti dall’art. 635, comma 1, cod. ord. mil.
La condanna penale di primo grado è stata ritenuta ostativa al possesso dei requisiti necessari per il reclutamento nelle Forze Armate, anche se la relativa sentenza era stata appellata.
art. 5 d.m. 24 marzo 2025
art. 5 del D.M. 24 marzo 2025 che disciplina i requisiti che devono essere posseduti dagli Ufficiali delle forze di completamento
La disposizione è stata applicata nel senso che, in presenza della condanna ostativa, l'Amministrazione militare era vincolata a negare la nomina dell'aspirante Ufficiale delle forze di completamento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la presenza di una condanna penale di primo grado rientrante tra gli elementi ostativi previsti dalla disciplina del reclutamento militare esclude il fumus boni iuris della domanda di annullamento del diniego di nomina, anche quando la sentenza sia stata appellata.
- Quando la disciplina legislativa e regolamentare subordina il reclutamento nelle Forze Armate e la nomina degli Ufficiali delle forze di completamento al possesso di determinati requisiti e questi risultino mancanti, l'Amministrazione militare esercita un potere vincolato al diniego.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità del diniego quando, in presenza di un requisito ostativo non posseduto, l'Amministrazione non dispone di margini valutativi e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
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