Cassazione Penale, Sentenza n. 4838/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato la condotta come ricettazione (art. 648-bis c.p.) anziché incauto acquisto (art. 712 c.p.). Ha proposto due censure: (a) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di merito valutato la configurabilità dell'art. 712 c.p.; (b) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte ritenuto la ricettazione nonostante il mancato chiarimento dell'imputato, cioè per avere illegittimamente valorizzato il silenzio in modo da realizzare un'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrue e corrette le valutazioni della corte territoriale che ha esaminato tutte le risultanze probatorie e ha escluso l'ipotesi dell'art. 712 c.p., ritenendo ravvisabile il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, della ricettazione. La Corte ha inoltre precisato che il silenzio dell'imputato può essere valutato dal giudice in concorso con altre circostanze fattuali e non può costituire, da solo, la base della condanna. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (ricettazione)
La condotta è stata ritenuta ricettazione; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ammesso anche il dolo eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa fosse illecita.
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)
La corte ha escluso la configurabilità dell'art. 712 perché ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a dimostrare l'ipotesi di mera imprudenza o errore dell'acquirente; è prevalsa la valutazione di consapevolezza/accettazione del rischio.
Previsione applicata conseguentemente alla declaratoria d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e pagamento in favore della Cassa delle Ammende, qui quantificato in euro 3.000.
Massime di principio
- In caso di contestazione tra ricettazione (art. 648-bis) e incauto acquisto (art. 712), il discrimine è la consapevolezza: la ricettazione richiede dolo (anche eventuale), mentre l'art. 712 ricorre per acquisto senza dolo ma con imprudenza o negligenza.
- Il giudice può valutare il comportamento processuale dell'imputato (compreso il silenzio) insieme ad altre circostanze fattuali; il silenzio non può essere l'unico elemento di condanna, ma può avere valore di 'riscontro' quando il quadro probatorio è già sfavorevole.
- In cassazione non è consentita una rilettura libera dei fatti: le critiche devono essere specifiche e mirare a vizi di diritto o irragionevolezza della motivazione; i motivi generici o meramente alternativa ricostruttiva sono, di norma, inammissibili.
- La configurabilità del dolo eventuale nella ricettazione comporta che l'accertamento circa la consapevolezza del rischio deve fondarsi su un complesso di elementi fattuali e indiziari, non soltanto su deduzioni astratte.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può seguire la condanna alle spese e un'ammenda alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque importante valutare la fondatezza preventiva delle censure proposte.
- Strategia difensiva pratica: fornire elementi probatori concreti e spiegazioni persuasive sulla provenienza e sulla titolarità del bene, documentare le modalità di acquisto e le ragioni della buona fede per evitare che il giudice colga una accettazione del rischio.
Testo integrale
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