Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24868/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la condanna per falsa testimonianza. Con un unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, contestando la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputata all'atto di impugnazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva applicato il combinato disposto degli artt. 581, comma 1-ter, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    norma incriminatrice per la quale risultava la condanna impugnata; il testo non specifica oltre il titolo di reato.

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    disposizione richiamata per affermare l'inammissibilità del gravame in mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta all'atto di impugnazione, secondo la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma processuale utilizzata, in combinato disposto con l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., per dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, la mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato all'atto dell'impugnazione può determinare l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1-ter, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.