Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11557/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la responsabilità penale di Vignoni per reati di evasione fiscale mediante utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 81, comma 2 cod. pen., art. 2 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: 1) contraddittorietà e travisamento della prova per aver accolto acriticamente il verbale di constatazione e la ricostruzione della Procura senza valutare la documentazione probatoria difensiva (visure, rapporti commerciali, dichiarazioni di terzi, prezzi di mercato, studi di settore); 2) vizio di motivazione per aver ritenuto pienamente probatorio il file Excel acquisito dalla Procura di Roma e le risultanze investigative di altra PG, senza verifiche e senza consentire sindacato difensivo sulla legittimità della procedura di verifica; 3) erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena-base ritenuta eccessiva rispetto alla responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi formulati in modo non specifico e comunque non fondati, poiché la motivazione di merito (Giudice di prime cure e Corte d'appello) ha esaminato e motivato in modo esauriente il quadro probatorio, valorizzando il file Excel e le modalità anomale delle operazioni (stesse date di vendita e acquisto, prezzi decrescenti lungo la filiera, uso di 'cartiere'/'filtri', magazzini logistici comuni) come sintomatiche della consapevolezza dell'imputato. Il motivo sulla pena (art. 133) è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la discrezionalità applicata, nella forbice di legge (la riforma è applicabile ratione temporis), e adeguatamente motivata in relazione alla gravità, agli importi evasi e alla reiterazione. Conseguentemente resta ferma la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello (pena ridotta a due anni di reclusione). Inoltre, per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., comma 2

    Applicato per accertare la partecipazione a un medesimo disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che le operazioni contestate formassero parte di un unico progetto fraudolento caratterizzato da ripetute e concordate modalità operative.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma di riferimento per il reato di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte l'ha utilizzata per integrare il quadro di reato relativo all'evasione IVA e per ritenere la responsabilità dell'imputato.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferita alle fattispecie di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provato il comportamento di emissione/uso delle fatture nell'ambito della frode carosello.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero davanti alla Corte; segnalato come norma procedurale rilevante per le funzioni del PM nella sede di legittimità.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e all'obbligo di motivazione; la Corte ha ricordato che il giudice deve considerare funzioni retributive, preventive e rieducative.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto dal ricorrente per censurare la pena-base; la Corte ha spiegato che la pena applicata rientrava nella fascia legale prevista e che la motivazione era adeguata rispetto ai parametri oggettivi e soggettivi (gravità, importi evasi, capacità a delinquere, reiterazione).

  • legge n. 148 del 2011 (modifica art. 2 legge n. 74 del 2000)

    Rilevata per definire il range edittale applicabile ratione temporis (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); la Corte ha verificato che la pena determinata rientrava nel predetto intervallo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la liquidazione delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»

    Citata per precisare il criterio circa l'onere delle spese quando non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque la declaratoria ha comportato oneri a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione per motivi di fatto (travisamento delle prove/contraddittorietà della motivazione) è necessario formulare censure specifiche e puntuali: affermazioni generiche e astratte sono inammissibili o inefficaci.
  • Le valutazioni sui fatti, specialmente se ben motivate dai giudici di merito e fondate su documentazione acquisita (anche file elettronici o indagini di altra Procura), sono di norma riservate al giudice di merito e la Corte di legittimità le verifica solo per vizio logico-giuridico manifesto.
  • Se la difesa non prova di avere chiesto o ottenuto l'acquisizione/visionamento di materiale rilevante (es. file Excel) in sede di merito, la sua efficacia critica in Cassazione è limitata: la mancata richiesta può essere considerata scelta difensiva.
  • Per le contestazioni di frode fiscale il giudice valuta elementi indiziari complessivi (modalità operative ripetute, simultaneità di vendite e acquisti, prezzi decrescenti lungo la filiera, uso di società 'cartiera' o 'filtro', magazzini comuni): tali elementi possono suffragare il dolo richiesto anche in assenza di prova diretta di un accordo scritto.
  • Nella determinazione della pena il giudice ha ampia discrezionalità; se la pena è collocata al di sopra del minimo edittale, occorre motivare specificamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; se la motivazione è adeguata e il trattamento sanzionatorio rientra nei limiti di legge, la censura tende a essere rigettata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende), salvo che si dimostri che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.