Cassazione Penale, Ordinanza n. 31981/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria in materia di applicazione del vincolo della continuazione ex artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, resa nell'ambito di un procedimento ex artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., deducendo due doglianze centrate su asserite carenze motivazionali del provvedimento. In sostanza, chiedeva un riesame nel merito della propria posizione ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, sostenendo una lettura degli elementi processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero riproduttive di questioni già esaminate e disattese, prive di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, e comunque fondate su enunciati incompatibili con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in materia di continuazione.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del vincolo della continuazione tra reati, oggetto della domanda di riconoscimento in sede esecutiva o di cognizione incidentale
disposizione processuale evocata per la richiesta di applicazione della continuazione
non citato nel testo
Massime di principio
- In tema di applicazione della continuazione, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, ma deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni del provvedimento impugnato.
- È inammissibile l'impugnazione che si risolva in una richiesta di riesame nel merito della posizione dell'interessato, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione effettivamente resa.
- La deduzione di un'interpretazione dei fatti o della disciplina della continuazione in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal giudice di legittimità.
Come è indicizzato
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