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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23054/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nei suoi effetti, disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 393 c.p., con aggravante ex art. 61, n. 5, c.p. I motivi di ricorso riguardavano: il giudizio di responsabilità, la sussistenza dell'aggravante contestata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in larga parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, erano dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e risultavano comunque generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a indicarla come reato contestato.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Viene richiamata come aggravante contestata e ritenuta nella decisione di merito; la Cassazione non ne discute il merito, ma rileva l'inammissibilità delle censure sul punto.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere devoluta in cassazione una mera richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, poiché ciò attiene al merito e non ai vizi deducibili in sede di legittimità.
  • Le doglianze relative alla responsabilità, alle aggravanti e al diniego delle attenuanti generiche devono essere sorrette da critiche puntuali e non generiche rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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