Ordinanza n. 200/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale UVI n. -OMISSIS- con il quale sarà interrotto alla data del 31 dicembre 2025 senza concrete alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n. -OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. -OMISSIS- nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3) del verbale UVI n.-OMISSIS- se ed in quanto lesivo; 4) di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVI che dispone l’interruzione, dal 31 dicembre 2025, di un PTRI con budget di salute, nonché gli atti presupposti che prevedono una durata massima di due anni più uno per tali progetti
Esito
Favorevole al ricorrente (caregiver e amministratrice di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale dell’Unità di valutazione integrata con cui veniva prevista l’interruzione, senza concrete alternative, del PTRI con budget di salute precedentemente erogato dall’ASL in favore della persona assistita. Sono stati impugnati anche il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario e una delibera della Giunta regionale recante linee guida, nella parte in cui fissano indiscriminatamente una durata massima dei PTRI di due anni più uno, ritenuta incompatibile con le esigenze dei malati cronico-degenerativi non autosufficienti a vita, bisognosi di assistenza continuativa h24 per 365 giorni all’anno con rapporto assistenziale 1:1. La domanda cautelare è stata proposta per impedire l’interruzione del trattamento in assenza di alternative assistenziali e sanitarie concretamente attivate. Il giudice ha rilevato che le questioni di rito e di merito dedotte necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi e nei limiti della motivazione e ha sospeso l’efficacia del verbale UVI impugnato, consentendo la prosecuzione, nelle more del giudizio, del trattamento precedentemente somministrato dall’ASL. La misura è stata adottata in considerazione della necessità di bilanciare gli interessi contrapposti e delle condizioni della persona disabile, senza definire in via cautelare le questioni di rito e di merito relative alla legittimità della durata massima dei PTRI prevista dagli atti presupposti. Il TAR ha inoltre richiesto a tutte le amministrazioni intimate, comprese quelle non costituite, e alla parte ricorrente di cooperare secondo buona fede per attivare, nelle more della decisione di merito, tutti gli ulteriori strumenti previsti dall’ordinamento, anche sanitari oltre che socio-assistenziali, a favore di soggetti maggiorenni in condizioni analoghe. È stata fissata l’udienza pubblica del 22 settembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare collegiale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e di buona fede
Impone alle amministrazioni e alla parte privata di cooperare lealmente per individuare e attivare, nelle more del giudizio, gli strumenti sanitari e socio-assistenziali disponibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la prosecuzione di un trattamento sanitario e socio-assistenziale è necessaria per evitare l’interruzione dell’assistenza a una persona disabile in condizioni di particolare gravità, il giudice può sospendere l’atto amministrativo interruttivo nelle more dell’approfondimento delle questioni di rito e di merito.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi deve tenere conto in modo concreto delle condizioni della persona disabile e delle conseguenze derivanti dall’interruzione del trattamento, soprattutto quando non risultino attivate alternative assistenziali concrete.
- La sospensione di un verbale applicativo non definisce necessariamente, nella fase cautelare, la legittimità degli atti generali o presupposti che disciplinano la durata massima dei trattamenti; tali questioni possono essere riservate alla trattazione di merito.
- In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, le amministrazioni intimate e la parte privata devono cooperare per individuare e attivare, durante la pendenza del giudizio, gli ulteriori strumenti sanitari e socio-assistenziali previsti dall’ordinamento per situazioni analoghe.
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