Cassazione Civile, Ordinanza n. 30961/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata regolarmente perfezionata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il circolo culturale aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2008. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia. Avverso tale sentenza il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha depositato copia dell'istanza di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018, con i relativi versamenti; l'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, evidenziando la regolarità della domanda di definizione agevolata e domandando la compensazione delle spese.
Norme richiamate
è stata utilizzata come base per la definizione agevolata delle liti fiscali; la regolare istanza e i versamenti hanno determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992
in caso di estinzione del giudizio tributario, le spese possono essere compensate; la Corte ha applicato tale regola disponendo la compensazione.
Massime di principio
- La regolare definizione agevolata della controversia tributaria nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da una definizione agevolata accertata come regolare, le spese del giudizio estinto possono essere compensate ai sensi della disciplina processuale tributaria.
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