Cassazione Penale, Sentenza n. 9483/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. e per mancanza o illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo della ricettazione; hanno contestato l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni rese durante le indagini, la valutazione probatoria basata sulla quantità dei beni rinvenuti e la mera presenza nei locali; hanno poi censurato la quantificazione della pena, in particolare l'applicazione e il calcolo degli aumenti per la continuazione e la mancata riconduzione delle attenuanti generiche nei termini massimi
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi quanto ai profili di fatto e di prova, ritenendo coerente la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza della ricettazione (la provenienza illecita è stata ritenuta desumibile dalla natura e dall'abnorme quantitativo dei beni e dall'assenza di documentazione adeguata). Sono però accolte le censure limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato un'errata applicazione della disciplina della continuazione (la pluralità dei reati presupposto non comporta automaticamente pluralità di reati di ricettazione) e ha annullato la sentenza impugnata solo quanto alla continuazione e alle conseguenze sanzionatorie, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per rideterminare la pena secondo i principi indicati
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione: punisce chi acquista, riceve o occulta cose provenienti da un delitto; la Corte osserva che la provenienza illecita puo' essere desunta dalla natura, dalle caratteristiche e dall'abnorme quantità dei beni e che la pluralità di reati presupposto non determina automaticamente pluralità di reati di ricettazione
Norma sui requisiti della motivazione: i ricorrenti deducevano vizio di motivazione; la Corte ha però ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficientemente logica e non viziata rispetto alla prova dell'elemento psicologico
Norma sulle circostanze attenuanti (applicazione collegata a 'patteggiamenti probatori'): il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante per i riti premiali, la Corte di appello ha modulato l'effetto in relazione all'entità dei fatti
disciplina della continuazione (principi applicativi)
Principio che giustifica aumenti di pena quando piu' reati siano legati da vincoli di continuita'. La Cassazione ha ricordato che per la ricettazione occorre accertare pluralità di condotte autonome di acquisto/ricezione; la sola pluralita' di beni o di reati presupposto non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione
Massime di principio
- La provenienza illecita di beni può essere desunta dalla natura, dalla tipologia e dall'abnorme quantità dei beni e dall'assenza di documentazione valida; non è sempre necessario provare ogni estremo fattuale della provenienza
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio salvo vizi logico-giuridici della motivazione; le critiche che chiedono una diversa ponderazione dei fatti sono inammissibili se la motivazione è coerente
- La mera presenza dell'imputato nei locali ove sono rinvenuti beni sospetti e la mancanza di giustificazioni attendibili possono concorrere a provare l'elemento soggettivo della ricettazione
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria devono essere valutate criticamente e possono essere escluse o parzialmente 'espunte' se autoindizianti, ma l'assenza di altre spiegazioni può comunque consentire la condanna
- La continuazione va accertata su elementi di fatto che dimostrino pluralità di condotte autonome: la pluralità di reati presupposto o di beni non basta automaticamente per l'applicazione dell'aumento per continuazione nella ricettazione
- Il giudice deve motivare con chiarezza l'applicazione di attenuanti e aumenti; in caso di errore sulla continuazione la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame della pena
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