Cassazione Penale, Sentenza n. 27949/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica (allaccio abusivo con bypass al contatore) sostenendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 624 e 625 n.7 c.p.: censurava in particolare l'integrazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede perché il bypass era interno alla sua abitazione e l'applicazione, senza contestazione in capo, dell'aggravante alternativa ex art. 625 n.7 (sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo all'aggravante della pubblica fede (giurisprudenza indica che la semplice manomissione di contatore interno non implica automaticamente esposizione alla pubblica fede). Ha però deciso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità: a seguito della modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022 n.150) il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela della persona offesa; la modifica, essendo di favore, è applicata anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Non risultando depositata la querela e spirato il termine per proporla, la Cassazione ha annullato la sentenza perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione: censura per inosservanza o errata applicazione della legge penale (violazione di legge) nel giudizio di merito.
art. 624 cod. pen. (ultimo comma) modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
La riforma ha reso il furto (anche aggravato in alcuni casi) procedibile a querela salvo determinate ipotesi; la modifica è stata considerata norma di favore applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che, in assenza di querela, l'azione penale deve essere dichiarata improseguibile.
Individua un'aggravante del furto collegata a circostanze quali l'esposizione della cosa alla pubblica fede o la sottrazione di cose destinate a pubblico servizio. La Corte chiarisce che l'aggravante «esposizione alla pubblica fede» richiede una situazione di fatto in cui la cosa non sia sotto la custodia diretta dell'avente diritto e sia affidata al senso di onestà della collettività, non basta la mera manomissione interna al domicilio.
Principio di applicazione delle norme penali nel tempo: utilizzato dalla Corte come parametro per applicare retroattivamente la disposizione di favore (mutamento del regime di procedibilità) anche ai fatti anteriori alla entrata in vigore della novella.
Richiamato come riferimento al termine per la presentazione della querela introdotto dalla riforma; nella fattispecie il termine per proporre la querela è ormai spirato, contribuendo all'improcedibilità dell'azione.
Massime di principio
- Se una riforma penale introduce una disciplina di favore (es. rende procedibile un reato solo a querela), quella disposizione può essere applicata retroattivamente anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore, con effetto estintivo o di improcedibilità se manca la querela.
- L'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" richiede una concreta situazione di fatto di non custodia diretta e di affidamento della cosa al senso di onestà collettivo; la manomissione di impianti o contatori posti all'interno dell'abitazione o comunque sotto la disponibilità diretta dell'agente può non integrare tale aggravante.
- Il giudice di merito non può fondare la condanna su aggravanti non contestate nell'atto di imputazione; l'individuazione di aggravanti alternative richiede che siano state adeguatamente contestate e provate.
- A tutela dell'imputato, difesa e magistratura devono verificare sempre la sussistenza della condizione di procedibilità (es. querela) alla luce di eventuali novità normative che incidono sul regime di procedibilità.
- Quando una modifica normativa incide sul regime di procedibilità, l'ufficio di procura deve verificare e registrare tempestivamente la querela; l'assenza di querela, se richiesta dalla norma favorevole, può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza per improcedibilità.
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