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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33949/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi, sostenendo: 1) che il decreto di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente della Procura; 2) che doveva tenersi conto dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità. In secondo luogo, ha ritenuto inammissibili anche le censure nel merito: la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato l’annotazione "a visto PM" sul fascicolo in data 13 dicembre 2018, ritenendo così entrato il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario. Poiché l’opposizione era stata proposta il 4 febbraio 2020, dunque ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la tardività era correttamente dichiarata. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Nessuna condanna alle spese, per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale della Procura e per il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    è il rito camerale utilizzato per la definizione del ricorso in Cassazione secondo la proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    la comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche in forma equipollente rispetto alle modalità formali previste dalla norma, purché vi sia effettiva conoscenza del destinatario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per individuare le modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche quando non siano stati comunicati o notificati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito consente di comprendere la vicenda processuale e di valutare le censure proposte.
  • La mancata notificazione formale del provvedimento non esclude la decorrenza del termine di impugnazione se risulta una comunicazione equipollente idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione o dell’impugnazione, non assumono rilievo le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario quando il provvedimento sia comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
  • Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio opera il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. anche in mancanza di comunicazione o notificazione.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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