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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28736/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza del Tribunale che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli ha applicato mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. In sostanza, contesta che il giudice abbia escluso la possibilità di una immediata declaratoria di non punibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto con un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. La censura sulla motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativamente deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette solo doglianze relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne segue, ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria senza formalità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indica il reato in materia di stupefacenti oggetto della decisione di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    la censura del ricorrente riguardava la mancata rilevazione di una causa di non punibilità, ma tale doglianza non è deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la doglianza sulla motivazione ex art. 129 c.p.p. ne resta fuori

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità"

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti i motivi deducibili sono tassativi e non possono essere ampliati mediante censure sulla mera motivazione, se non nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé ammissibile come motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento, quando non si traduca in una delle specifiche violazioni tipizzate dalla norma processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti comporta la declaratoria senza formalità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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