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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36732/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dall’avvocato contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dalla Corte d’appello per l’attività difensiva svolta in favore di due soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un reclamo ex art. 18 l.fall. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione osservando che, in un separato provvedimento, aveva poi revocato l’ammissione al beneficio per superamento dei limiti reddituali, ritenendo venuto meno il presupposto dell’opposizione, salvo il diritto del difensore di chiedere il compenso ai clienti. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, 112 e 114 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la revoca non poteva operare retroattivamente e che, al momento della domanda di ammissione, gli assistiti avevano prodotto le dichiarazioni reddituali disponibili attestanti il rispetto della soglia; inoltre, l’obbligo di comunicare variazioni reddituali sarebbe sorto solo dopo il decorso del termine annuale per la dichiarazione dei redditi, quindi i soggetti erano ancora legittimamente ammessi al beneficio alla data del provvedimento contestato.

La decisione

Il processo di cassazione è stato dichiarato estinto perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 3 novembre 2022. La Corte ha preso atto della rinuncia e, non essendosi costituito il Ministero intimato, ha compensato o comunque escluso la regolazione delle spese, dichiarando altresì insussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Non è stata dunque esaminata nel merito la censura sulla pretesa retroattività della revoca del patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    indica la procedura di reclamo nell'ambito della quale era stata prestata l'attività difensiva oggetto di liquidazione.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal ricorrente in tema di presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e soglia reddituale.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per sostenere che le variazioni reddituali vanno comunicate entro trenta giorni dallo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso come norma asseritamente violata dalla decisione impugnata.

  • art. 114 d.P.R. n. 115/2002

    invocato nel ricorso come norma asseritamente violata dalla decisione impugnata.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione e per la regolazione delle spese in caso di rinuncia.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    applicato per escludere la condanna alle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità, ma ritenuto non applicabile per l'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi, quando la rinuncia sia validamente depositata prima della decisione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si applica la regola dell'ulteriore contributo unificato prevista per i soli casi di rigetto o inammissibilità.
  • Quando la parte intimata non svolge difese, può essere esclusa la condanna alle spese del giudizio di legittimità in applicazione delle norme sulla rinuncia.
  • Le questioni sul possibile effetto retroattivo della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulla permanenza del diritto alla liquidazione del compenso restano non esaminate se il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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