Cassazione Penale, Sentenza n. 8764/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato di procurato allarme previsto dall'art. 658 cod. pen. per aver falsamente segnalato la consumazione di un omicidio, deducendo tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per presunta irregolarità della notifica del decreto penale di condanna; 2) violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza del 21/12/2021, quando non era prevista la discussione; 3) insufficienza e illogicità della motivazione e inosservanza delle norme sostanziali relative alla fattispecie di cui all'art. 658 cod. pen., sostenendo l'assenza dei presupposti oggettivi del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Motivazioni: primo motivo privo di specificità e carente in quanto il ricorrente non ha allegato l'atto di opposizione al decreto penale per dimostrare la presunta irregolarità della notifica; secondo motivo infondato perché il giudice ha discrezionalità nel valutare la chiusura dell'istruttoria e dal verbale risulta che il difensore era presente e ha tenuto le conclusioni; terzo motivo inammissibile perché mira a un rinnovato esame del merito, vietato in sede di legittimità. La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui il reato di procurato allarme si configura anche quando l'annuncio, pur mediato tramite un privato, sia idoneo a provocare l'intervento delle autorità. Confermata la condanna alla pena di 300 euro di ammenda e il pagamento delle spese processuali; condanna alle spese anche per il ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il reato di procurato allarme si configura anche quando l'annuncio di un pericolo inesistente sia effettuato indirettamente tramite un privato, purché il contenuto appaia sufficientemente serio da determinare l'intervento delle autorità; la norma tutela l'ordine pubblico contro falsi allarmi
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Indicano i motivi di impugnazione per cassazione relativi a violazioni di legge processuale e vizi di motivazione; la Corte rileva che tali motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata
Codice di procedura penale - art. 173 disp. att.
Limita la riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha riprodotto i motivi nei limiti di tale disposizione
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8
Consente al pubblico ministero di presentare una requisitoria in Cassazione; nella vicenda il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'addebito delle spese processuali e l'onere per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza di legittimità (richiami): Cass. Sez. U., sent. n. 40517/2016; Sez. 2, n. 23440 del 23/04/2007; Sez. 1, n. 11752 del 28/02/2012; Sez. 1, sent. n. 26897 del 09/02/2018
Richiami dottrinali e giurisprudenziali utilizzati per confermare che il procurato allarme comprende anche annunci 'mediati' e per chiarire limiti del riesame in sede di legittimità e i requisiti di rappresentanza dinanzi alla Cassazione
Massime di principio
- Il reato di procurato allarme ai sensi dell'art. 658 cod. pen. si configura anche quando la falsa comunicazione è fatta a un privato e non direttamente alle forze dell'ordine, se il contenuto è tale da indurre le autorità a intervenire.
- In Cassazione non è consentito un rinnovato esame del merito dei fatti: i motivi che mirano a rivalutare le prove sono inammissibili; il ricorso deve invece contestare specifici vizi di diritto o di motivazione con riferimento puntuale alla sentenza impugnata.
- I motivi di cassazione devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza: occorre confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata e allegare gli atti necessari (es. l'opposizione al decreto penale) se da essi dipende la doglianza.
- La decisione su un'eventuale richiesta di rinvio spetta al giudice, che valuta la chiusura dell'istruttoria; l'assenza di un rinvio non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il difensore era presente e ha avuto modo di spiegare le proprie conclusioni.
- Le eccezioni di nullità o irregolarità della notifica vanno sollevate tempestivamente e documentate: in cassazione non è sufficiente richiamarle genericamente senza produrre gli atti utili alla verifica.
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