Cassazione Penale, Ordinanza n. 21447/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo privo di un qualunque argomento idoneo a censurare la decisione di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna del Tribunale resta dunque ferma, senza esame nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Enna aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge 22 luglio 1961, n. 628, per fatti contestati nel periodo dal 30/9/2019 al 4/11/2019, condannandolo alla pena di 400 euro di ammenda. L'imputato proponeva dapprima appello, poi convertito in ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'erroneità del giudizio di responsabilità penale; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte rileva però che i motivi erano del tutto generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la doglianza sulla responsabilità si risolveva in affermazioni astratte e indistinte, la questione sulla particolare tenuità non era sorretta da alcuna argomentazione, e l'eccezione di prescrizione non indicava neppure quando il reato si sarebbe estinto, risultando comunque incompatibile con la data della sentenza rispetto al periodo di consumazione contestato.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, l. 22 luglio 1961, n. 628
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per la contravvenzione contestata.
Invocato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto, ma la Corte rileva che la censura era priva di specifica argomentazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le doglianze si limitano a formule generiche o stereotipate e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede una specifica allegazione argomentativa; una mera invocazione dell'art. 131-bis c.p. è insufficiente a radicare un motivo ammissibile.
- L'eccezione di prescrizione deve indicare in modo puntuale il momento di maturazione del termine estintivo; in difetto, la censura è generica e non può essere esaminata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, l'imputato sopporta le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21334/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →