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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31782/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento e di attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per un immobile in Genova, con causale indicata come "diversa distribuzione degli spazi interni". La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo l'atto insufficiente sul piano motivazionale, perché privo di un confronto con fabbricati similari. L'Agenzia ricorre in cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 17 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso non fosse nullo per difetto di motivazione; con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello. I contribuenti resistono con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, nella procedura DOCFA, quando i dati forniti dal contribuente non sono disattesi ma solo rivalutati dall'Amministrazione ai fini della categoria e della rendita, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di una motivazione più analitica sulle differenze rispetto a fabbricati similari. Nel caso concreto, la variazione da A/2 ad A/1 non richiedeva una giustificazione più approfondita, essendo rimaste sostanzialmente immutate le caratteristiche dell'immobile.

Norme richiamate

  • art. 17 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    Richiamato come base normativa del classamento catastale e dell'attribuzione della rendita nell'ambito della procedura DOCFA.

  • art. 20 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    Richiamato come disciplina di riferimento del procedimento catastale e della motivazione dell'atto di classamento.

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    Richiamato quale fonte regolamentare della procedura DOCFA e dei criteri tecnici di classificazione.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Richiamato tra le norme violate nel motivo di ricorso, in relazione alla determinazione della rendita e al corretto inquadramento dell'immobile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la decisione si concentra sul sufficiente contenuto motivazionale dell'avviso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza di appello; il motivo è dichiarato assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo relativo al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Amministrazione non disattenda i dati di fatto forniti dal contribuente, ma compia solo una diversa valutazione tecnica degli stessi.
  • Se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa qualificazione o inquadramento degli stessi elementi fattuali, non è necessaria una motivazione analitica sulle differenze rispetto alla proposta del contribuente o a fabbricati similari.
  • Solo quando l'Amministrazione contesti o disattenda specifici elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell'avviso deve essere più approfondita e deve esplicitare le differenze riscontrate, così da consentire la difesa e delimitare il thema decidendum.
  • La variazione di categoria o di rendita che non alteri sostanzialmente le caratteristiche intrinseche dell'immobile, e che derivi da rivalutazione tecnica degli stessi dati, non impone un supplemento motivazionale particolare rispetto alla mera indicazione della nuova classificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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