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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19493/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione. La difesa sosteneva che non dovessero essere computate le cause di sospensione della prescrizione previste dall'art. 159, commi 2 e 3, c.p., perché tale disciplina sarebbe stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (modifiche all'art. 159 c.p.) secondo la pronuncia delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024; pertanto la sospensione prevista dalla legge 103/2017 (decorso dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione fino alla pronuncia del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi per ciascun grado) va aggiunta al termine ordinario di prescrizione. Per il fatto commesso il 17 novembre 2018 il termine «fisiologico» di prescrizione sarebbe scaduto il 17 novembre 2023, ma con la sospensione prevista dalla legge 103/2017 va posticipato fino a maggio 2025, sicché il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello del 13 marzo 2024. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della strada

    commi 1, 2, 2-bis e 3, in relazione al comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (guida in stato di alterazione). È il fatto-sentenza di riferimento per la condanna di primo grado.

  • art. 159 cod. pen.

    commi 2, 3 (modificati dalla legge n.103/2017)

    Riguarda la sospensione del corso della prescrizione: la legge n.103/2017 ha introdotto una sospensione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna fino alla pronuncia del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi per ciascun ulteriore grado di giudizio. La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 15 (richiamato)

    Ha modificato l'art. 159 c.p. introducendo la sospensione della prescrizione sopra descritta; la Corte ha stabilito che la disciplina va applicata per i reati commessi dal 3/8/2017 in poi.

  • legge 9 gennaio 2019

    La difesa ha invocato una presunta abrogazione di alcune cause di sospensione da questa disposizione; la Corte però ha ritenuto irrilevante tale doglianza alla luce dell'applicabilità della legge 103/2017 al periodo rilevante.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    art. 2, comma 1, lett. a)

    Rilevata nella disamina sulla possibile efficacia temporale delle modifiche alla disciplina della prescrizione; la Corte (Sezioni Unite) ha delimitato l'ambito applicativo cronologico delle norme in discussione.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017; tale sospensione va aggiunta al termine ordinario di prescrizione.
  • La modifica del 2017 che ha introdotto la sospensione (1 anno e 6 mesi per ciascun grado) può essere invocata anche se intervenute successive modifiche legislative: è necessario verificare la decorrenza e le decisioni di legittimità (Sezioni Unite) per la regola temporale di applicazione.
  • La contestazione della prescrizione in cassazione deve tener conto delle sospensioni normative e delle pronunce delle Sezioni Unite: una argomentazione basata su abrogazioni successive può risultare insufficiente se la giurisprudenza ha chiarito l'applicabilità retrospettiva/temporale della norma contestata.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai termini 'fisiologici' e a ogni causa di sospensione o interruzione intervenuta nel periodo processuale (ad es. deposito motivazioni e gradi successivi), perché queste possono spostare significativamente la scadenza.
  • In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso per motivi sostanziali il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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