Cassazione Penale, Sentenza n. 31703/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d\'appello che: 1) lo aveva assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per un episodio dell\'8/10/2013 (precedente giudicato) e lo aveva condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di minaccia grave a pubblico ufficiale (episodio del 1/7/2015), con riqualificazione dell\'originaria imputazione; 2) aveva riconosciuto la recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale, valutandola in parità con le circostanze attenuanti generiche; il ricorso articolava tre motivi: (i) censura della valutazione della prova e della credibilità della persona offesa (violazione di legge e carenza motivazionale); (ii) contestazione della severità della pena e dell\'ingiustificato riconoscimento della recidiva; (iii) lamentela per la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all\'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità e marginalità dell\'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è inammissibile perché introduce una violazione di legge non dedotta in appello (art. 606 c.3 c.p.p.); il terzo motivo è aspecifico e inammissibile perché non dimostra i presupposti della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e non argomenta perché la Corte d\'appello avrebbe dovuto riconoscerla, mentre la sentenza impugnata ha documentato plurimi precedenti specifici incompatibili con la non abitualità richiesta dall\'art. 131-bis; il secondo motivo è generico e riproduttivo in quanto la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua e puntuale sulla personalità dell\'imputato, i precedenti e la pericolosità sociale, e la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nell\'imputazione originaria relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza d\'appello ha però assolto per un episodio (precedente giudicato).
Norma indicata tra le rubriche dell\'impianto accusatorio/riqualificazione; richiamata nel dispositivo di reato oggetto di valutazione in gravame.
Circostanza aggravante o riferimento normativo utilizzato nella valutazione complessiva delle circostanze che hanno inciso sulla determinazione della pena.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte precisa che, sebbene possa essere rilevata d\'ufficio in appello per consonanza con altre cause di proscioglimento (art.129 c.p.p.), l\'invocazione in sede di cassazione dev\'essere specifica e dimostrare i presupposti (marginalità, occasionalità, non abitualità).
Richiamato per la consonanza che permette la rilevazione d\'ufficio, in appello, della causa di non punibilità di cui all\'art. 131-bis come forma di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo.
Limita il sindacato della Cassazione ai motivi effettivamente dedotti in appello: la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché verteva su questioni non dedotte nei motivi di gravame.
Principi che regolano la determinazione della pena: la graduazione della pena e la comparazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito purché adeguatamente motivate; la Cassazione non sostituisce tale apprezzamento se la motivazione è congrua.
Prevede le conseguenze dell\'inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese e, eventualmente, alla somma a titolo di ammenda per motivi maldestri o colposi nella formulazione dei motivi.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh e altre citazioni)
Rv. 280707; Rv. 284878; Rv. 251690; Rv. 284425
Richiamata la giurisprudenza consolidata che conferma la possibilità di rilevare d\'ufficio l\'art. 131-bis in appello in certe condizioni e la nozione che la valutazione della personalità e dei precedenti dell\'imputato incide legittimamente sulla determinazione della pena e sul riconoscimento della recidiva.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca in via principale la correttezza formale e giuridica delle decisioni di merito: i fatti e la valutazione della credibilità delle prove sono di norma materia di merito e non sono sindacabili se non per specifiche violazioni di legge debitamente dedotte nei motivi di gravame.
- I motivi introdotti in cassazione devono riprodurre questioni già sollevate e dedotte in appello; nuove censure non sollevate in sede di gravame sono inammissibili (art. 606 c.3 c.p.p.).
- L\'applicazione dell\'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede argomentazione puntuale e prova della marginalità, occasionalità e non abitualità della condotta; l\'assenza di tale specificazione rende la censura aspecifica e inammissibile, pur potendo la causa essere rilevata d\'ufficio dall\'appello in casi ben motivati.
- La determinazione della pena e l\'apprezzamento della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione espliciti gli elementi decisivi (artt. 132-133 c.p.); censure generiche sulla gravità della pena sono destinate a fallire se la corte territoriale ha motivato adeguatamente.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la specificità e completezza dei motivi: motivi vaghi, ripetitivi o che non dimostrano i presupposti giuridici possono comportare l\'inammissibilità e l\'imposizione di spese e ammende.
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