Cassazione Penale, Sentenza n. 24800/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma di una sentenza di condanna resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena nei confronti di tre imputati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di materiali da cantiere, nonché di plurimi furti aggravati in concorso, commessi a Bari e provincia tra agosto e dicembre 2023. In cassazione due imputati hanno proposto ricorso congiunto e il terzo un ricorso separato. I primi due hanno dedotto violazione degli artt. 416 e 110 c.p. e vizi motivazionali, sostenendo che gli indizi valorizzati (contatti telefonici, analogia del modus operandi, uso di mezzi intestati a terzi, disponibilità di luoghi per la refurtiva) fossero compatibili con meri accordi occasionali e non dimostrassero un vincolo stabile, una struttura organizzativa, una ripartizione di ruoli e un programma criminoso indeterminato; hanno inoltre lamentato che la motivazione fosse circolare nel desumere l’associazione dalla sola reiterazione dei reati-fine e che non avesse confutato puntualmente le doglianze d’appello. Il terzo ricorrente ha riproposto la censura sull’art. 416 c.p. e ha anche contestato il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ex art. 624-bis c.p., assumendo l’automatismo del divieto di bilanciamento e la violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendo infondati sia i motivi relativi alla configurabilità dell’associazione per delinquere, sia la censura sul trattamento sanzionatorio. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato una pluralità di indici sintomatici della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso: frequentazioni stabili, contatti telefonici reiterati, controlli di polizia in luoghi e tempi diversi, modus operandi ricorrente, sopralluoghi e pianificazione dei furti, dati GPS, uso di veicoli e basi logistiche comuni. Ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti per distinguere il sodalizio criminoso dal mero concorso di persone, anche continuato, e che la mancata individuazione di una rigida ripartizione di ruoli non escludesse il reato. Quanto alla doglianza sulle attenuanti generiche e sul divieto di bilanciamento, la Corte ha ribadito la legittimità costituzionale delle disposizioni invocate e la loro funzione di deroga alla disciplina ordinaria del bilanciamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Per la configurabilità dell’associazione per delinquere occorre un vincolo stabile tra almeno tre persone, finalizzato a una serie indeterminata di delitti, con struttura organizzativa anche minimale e programma criminoso destinato a permanere oltre i singoli reati.
Richiamato per distinguere il concorso di persone nel reato dal sodalizio associativo: l’accordo del concorso è occasionale e limitato ai reati determinati.
La censura di omessa confutazione dei motivi d’appello è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e conforme ai parametri richiesti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I motivi di ricorso sono stati esaminati nei limiti di specificità richiesti dalla norma richiamata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Le ulteriori doglianze sono state ritenute meri tentativi di rilettura del compendio probatorio, non consentiti in sede di legittimità in assenza di specifico travisamento di atti decisivi.
È stata ribadita la compatibilità costituzionale del divieto di prevalenza di talune attenuanti, come disciplina derogatoria dell’ordinario bilanciamento.
Le attenuanti generiche sono state considerate attenuanti comuni che non servono a correggere la sproporzione della pena, ma a valorizzare la componente soggettiva del reato.
art. 624-bis, ultimo comma, c.p.
È stato ritenuto legittimo il divieto di bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate nei furti in luogo di privata dimora, in ragione della rafforzata tutela del patrimonio in tali luoghi.
Richiamato in relazione alle aggravanti contestate per i furti in luogo di privata dimora, rispetto alle quali opera il divieto di bilanciamento.
artt. 3, 25 e 27 Cost.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude il contrasto delle norme sul divieto di bilanciamento con i principi di uguaglianza, legalità e funzione rieducativa della pena.
Massime di principio
- L’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. richiede un vincolo stabile tra più soggetti, la predisposizione comune dei mezzi e un programma criminoso indeterminato, destinato a durare oltre la commissione dei singoli delitti.
- La distinzione rispetto al concorso di persone nel reato si fonda sul carattere dell’accordo: nel concorso esso è occasionale e limitato a reati determinati, mentre nell’associazione è stabile e funzionale a un’attività criminosa seriale.
- La prova del sodalizio può essere desunta anche da elementi sintomatici e dalle modalità esecutive dei reati-fine, purché tali dati dimostrino concretamente la permanenza del vincolo e non la sola reiterazione di episodi criminosi.
- La presenza di un’organizzazione rudimentale o minimale è sufficiente per integrare l’associazione, non essendo necessaria una rigida ripartizione di ruoli né una struttura complessa.
- In cassazione non è consentita una mera diversa lettura del materiale probatorio: le censure di motivazione sono scrutinabili solo se viene allegato un specifico travisamento di atti decisivi.
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche su determinate aggravanti costituisce una scelta legislativa derogatoria ritenuta compatibile con i principi costituzionali quando risponde a esigenze di rafforzata tutela di interessi particolarmente protetti.
- Le attenuanti generiche hanno funzione di modulazione contenuta del trattamento sanzionatorio e non di neutralizzazione automatica delle aggravanti previste dalla legge.
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