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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32284/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione relativa a un'area sita nel Comune di Crotone, località Zigari Ponticelli, estesa mq 2730, ablata per la realizzazione di infrastrutture primarie a servizio di insediamenti industriali. La Corte d'appello aveva riconosciuto la natura edificatoria dell'area, ma aveva stimato il valore venale facendo riferimento soprattutto ad atti di cessione volontaria stipulati dal medesimo Consorzio con altri proprietari e aveva ritenuto non utilizzabile un atto di compravendita del 2006, successivo all'esproprio. I ricorrenti censurano: 1) la violazione delle norme sull'indennità di esproprio, sostenendo che il bene, pur formalmente edificabile, fosse stato valutato come sottratto al libero mercato e che il richiamo alle cessioni volontarie e al presunto monopolio del Consorzio fosse giuridicamente errato e illogico; 2) l'erronea qualificazione urbanistica ed edificatoria del terreno e il mancato rispetto dei criteri di valutazione del valore venale, lamentando anche il mancato utilizzo di un atto di compravendita del 2006 e la mancata considerazione della destinazione urbanistica risultante dagli atti e dalla CTU; 3) l'omessa valutazione della compravendita del 2006, che secondo i ricorrenti avrebbe potuto essere attualizzata mediante devalutazione monetaria; 4) l'erronea considerazione dei costi di urbanizzazione, che non avrebbero dovuto essere scomputati nel metodo sintetico-comparativo. Il Consorzio intimato non si è costituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente preso le mosse dal valore venale del bene, riconoscendone la natura edificatoria, e aveva legittimamente utilizzato il metodo sintetico-comparativo basandosi su atti di cessione volontaria relativi ad aree omogenee, senza negare il libero mercato ma limitandosi a individuare gli atti comparabili disponibili. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, osservando che le critiche alla destinazione dell'area e alla valutazione della CTU non aggredivano la motivazione della sentenza e che il valore stimato dal c.t.u. e recepito dal giudice derivava dai prezzi effettivamente corrisposti nelle cessioni volontarie. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione di merito sull'utilizzabilità della compravendita del 2006, ritenuta non comparabile temporalmente e fattualmente, e infondato quanto alla pretesa esistenza già al momento dell'esproprio delle opere infrastrutturali. Ha infine escluso che vi fosse stato uno scomputo dei costi di urbanizzazione dal valore del bene, sicché il richiamo alla giurisprudenza sull'irrilevanza di tali costi nel metodo sintetico-comparativo era inconferente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stata inoltre data atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 l. n. 2359/1865

    richiamato come norma sull'indennità di espropriazione, da rapportare al valore venale del bene secondo il criterio applicato dalla Corte territoriale.

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti come parametro della determinazione dell'indennità, ma la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sul valore dell'area.

  • artt. 36 e 37 d.P.R. n. 327/2001

    evocati in relazione ai criteri indennitari e urbanistici, ma non ritenuti violati dalla sentenza impugnata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per censurare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte ha escluso vizi rilevanti, rilevando in parte difetto di specificità e in parte richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di indennità di espropriazione, il giudice può determinare il valore venale del bene mediante metodo sintetico-comparativo, valorizzando atti di trasferimento relativi ad aree omogenee e comparabili, purché l'operazione sia sorretta da una motivazione coerente e non contraddittoria.
  • La mera allegazione di un diverso assetto urbanistico o di una diversa destinazione del suolo non è sufficiente a censurare la decisione di merito se non si aggredisce specificamente la ratio decidendi e se le deduzioni si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Un atto di compravendita successivo all'esproprio può essere ritenuto non utilizzabile ai fini estimativi quando il giudice di merito motivi in modo non illogico che esso si riferisce a una situazione fattuale diversa, intervenuta dopo urbanizzazioni o trasformazioni idonee ad alterare il valore del bene.
  • La censura sui costi di urbanizzazione è inconferente se il giudice non li ha effettivamente scomputati dal valore del bene; il controllo di legittimità non consente di sovrapporre una diversa lettura degli atti estimativi alla valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la valutazione di una CTU deve indicare in modo specifico il contenuto rilevante dell'elaborato peritale e le parti decisive trascurate; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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