Cassazione Civile, Ordinanza n. 14508/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatori)
La controversia
La vicenda trae origine da una controversia su cinque buoni postali fruttiferi serie O. I titolari avevano ottenuto dal Tribunale, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., la condanna della società emittente al pagamento di una somma a titolo di interessi, ritenendo che fosse stato corrisposto un importo inferiore a quello dovuto in base alle condizioni stampigliate sul retro dei buoni. In appello, la decisione di primo grado era stata riformata e la domanda degli attori era stata rigettata. In cassazione, la Corte aveva poi accolto il ricorso dei titolari dei buoni, cassando senza rinvio la sentenza d'appello e dichiarando inammissibile l'appello, ma nel dispositivo dell'ordinanza aveva per errore condannato i ricorrenti al pagamento delle spese dei gradi di appello e di legittimità, oltre a richiamare il raddoppio del contributo unificato. Con il presente ricorso si chiede la correzione di tale errore materiale, poiché la statuizione sulle spese sarebbe stata formulata in modo opposto rispetto al principio di soccombenza e alla reale soccombente, cioè la società emittente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha rilevato che nel dispositivo dell'ordinanza n. 3589/2023 vi era un evidente refuso nella statuizione sulle spese, perché, dopo aver cassato senza rinvio e dichiarato l'inammissibilità dell'appello, aveva indicato erroneamente come soccombenti i ricorrenti anziché la parte controricorrente soccombente. La correzione disposta sostituisce la condanna delle spese a carico dei ricorrenti con la condanna della controricorrente in favore dei ricorrenti, e elimina anche l'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato. Il provvedimento si conclude dunque con la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente nei termini richiesti dai ricorrenti.
Norme richiamate
ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
richiamato solo come base del rito sommario di cognizione nel giudizio originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02
l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato va eliminata quando la statuizione presupposta sulle spese è frutto di un evidente errore materiale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo collegato all'esito del ricorso principale.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione contenga un'evidente difformità tra la statuizione e la motivazione o il chiaro esito della controversia, il vizio è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- La regolazione delle spese processuali deve seguire il criterio della soccombenza; se il dispositivo per mero refuso attribuisce le spese alla parte vittoriosa, la correzione deve riallineare il comando alla reale parte soccombente.
- La correzione dell'errore materiale può investire anche gli effetti accessori del dispositivo, come l'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato, quando essa dipenda dalla stessa erronea individuazione della parte soccombente.
Come è indicizzato
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