Cassazione Civile, Ordinanza n. 31102/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
La controversia
Un medico, destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale per sei mesi irrogata dalla Commissione per gli iscritti all’albo dei medici chirurghi, ha impugnato davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie la decisione di primo grado, che aveva ritenuto integrati plurimi addebiti disciplinari: uso di titoli accademici non posseduti, svolgimento di un preteso metodo terapeutico non validato come protocollo scientifico, mancato rispetto delle regole sul consenso informato e sulla formazione richiesta per le medicine complementari, nonché tolleranza della diffusione pubblicitaria della propria attività e di tesi sulla correlazione tra autismo e vaccini prive di riscontro scientifico. La Commissione Centrale ha rigettato il ricorso confermando la sanzione. In cassazione il sanitario ha dedotto tre motivi: 1) nullità del procedimento e della decisione per violazione dell’art. 17 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, assumendo che la Commissione non fosse validamente composta; 2) violazione della disciplina sulla prescrizione dell’illecito disciplinare, sostenendo che alcuni fatti erano ormai prescritti; 3) violazione degli artt. 24 e 27 Cost. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la decisione affermato la responsabilità disciplinare in assenza di prova piena e facendo ricorso a presunzioni non gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la decisione della Commissione Centrale perché adottata da soli quattro componenti, in contrasto con l’art. 17 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 che richiede, per la validità delle sedute, la presenza di non meno di cinque membri compreso il presidente. Ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Centrale in diversa composizione per nuovo esame. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli ulteriori due motivi. Le spese sono state regolate secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 17 D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946
presenza di non meno di cinque membri, compreso il Presidente
La previsione sul numero minimo dei componenti è requisito di validità della seduta e della decisione; la pronuncia adottata con soli quattro componenti è nulla.
art. 72 D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dell’illecito disciplinare; il motivo è rimasto assorbito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente per censurare la decisione sotto il profilo della colpevolezza; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Invocato in tema di riparto dell’onere della prova; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Invocato per contestare l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 65 d.P.R. n. 221/1950
Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti
Consente la decisione anche con numero pari di componenti, ma non deroga al numero minimo di membri richiesto per la validità della seduta.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, il rispetto del numero minimo legale dei componenti richiesto per la seduta è condizione di validità della decisione; la sua violazione determina nullità.
- La regola che consente la decisione a maggioranza con prevalenza del voto del presidente opera solo quando la seduta sia validamente costituita con il numero minimo di componenti previsto dalla legge.
- La declaratoria di nullità per vizio di composizione assorbe le ulteriori censure sul merito, sulla prescrizione e sulla prova dei fatti disciplinarmente rilevanti.
- In materia disciplinare, la contestazione relativa alla prova dei fatti e all’uso di presunzioni resta logicamente subordinata alla validità dell’organo decidente: se la decisione è nulla per difetto di composizione, le ulteriori doglianze non vengono esaminate.
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