Cassazione Penale, Sentenza n. 43511/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre diverse sentenze: a) Tribunale di Torre Annunziata 3/3/2016 (furto/rapina e reati connessi; pena anni 1 e mesi 4, multa €300, reato commesso 1/3/2016 a Sorrento); b) Corte d'Appello di Napoli 7/12/2018 (delitto ex artt.110, 628 commi 1 e 3; pena anni 3, multa €900, fatto commesso 11/4/2016 ad A'fragola/Alife?); c) Corte d'Appello di Catanzaro (condanna per estorsione e reati connessi commessi il 12/2/2018 a Corigliano Calabro, pena anni 1 mesi 8 giorni 20, multa €650). Il motivo del ricorso in Cassazione era la dedotta inosservanza degli artt. 81 comma 2 c.p. e 671 c.p.p. e vizi di motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la ricomprensione in un unico disegno criminoso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali sul reato continuato: mancava la prova di un'anticipata ed unitaria ideazione dei vari episodi. La Corte territoriale ha motivato il rigetto con la disomogeneità territoriale, l'apprezzabile arco temporale tra alcuni fatti, la diversità delle vittime e delle modalità criminose; in assenza di ulteriori elementi non può riconoscersi la continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, Codice Penale
Richiede l'unicità del disegno criminoso: l'anticipata e unitaria ideazione dei reati, presente nella mente dell'autore fin dal primo episodio; la continuazione non può fondarsi su un programma meramente generico.
art. 671, Codice di Procedura Penale
Articolo invocato nella impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; qui la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inosservanza procedurale o vizio di motivazione che giustifichi l'annullamento.
Giurisprudenza della Cassazione (principi consolidati e Sez. U. n. 28659/2017 e pronunce correlate)
Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
Per riconoscere la continuazione servono indici concreti: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante partecipazione dei medesimi soggetti, sistematicità e programmazione. La mera abitualità o la semplice vicinanza temporale non bastano.
Massime di principio
- Il vincolo di continuazione richiede la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali: non è sufficiente la mera somiglianza o ripetizione di reati.
- Indicatori utili per valutare la continuazione: omogeneità della natura dei reati e del bene giuridico offeso, breve lasso temporale tra gli episodi, contiguità territoriale, analogia del modus operandi, identità delle vittime o stabile compartecipazione di soggetti.
- La valutazione degli indici spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se la motivazione è adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti dei fatti; il ricorrente deve proporre censure specifiche e non generiche.
- In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri sostanziali usati in fase di cognizione: chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di fornire elementi concreti e specifici a sostegno della programmazione unitaria.
- La temporalità e la vicinanza dei fatti possono essere rilevanti ma non decisivi da soli; la disomogeneità territoriale, la diversa natura delle vittime e modalità difformi delle condotte possono escludere la continuità.
- Se si intende impugnare un provvedimento di rigetto della continuazione, occorre contestare in modo puntuale la motivazione (es. indicare errori logici, omissioni probatorie o travisamento dei fatti), altrimenti la Cassazione riterrà il ricorso infondato.
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