Cassazione Civile, Ordinanza n. 12106/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio contestava a una società la deduzione di minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in altre società. La contribuente sosteneva che tali minusvalenze fossero deducibili perché riferite a società non operative; l'Ufficio, anche sulla base delle risposte ai questionari, riteneva invece che le società partecipate fossero pienamente operative e che non ricorressero i presupposti del regime PEX. In appello la decisione era stata favorevole alla contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 87 e 101 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente sussunto la fattispecie nella disciplina della participation exemption senza compiere l'indagine necessaria sulla natura commerciale delle partecipate e, in particolare, sulla società avente oggetto immobiliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione del regime PEX, occorre verificare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 87 T.U.I.R., tra cui l'esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata; nel caso di società di gestione immobiliare, la natura commerciale può ritenersi esclusa quando il patrimonio sia sostanzialmente costituito da immobili patrimoniali, con accertamento da compiersi secondo i valori correnti e non contabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania - Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento attenendosi ai criteri indicati. Le spese sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La censura in cassazione è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 87 d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte richiama i presupposti del regime PEX: possesso ininterrotto per un anno, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in Stato non a fiscalità privilegiata e svolgimento di un'impresa commerciale da parte della partecipata.
art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato insieme all'art. 87 tra le norme che si assumono violate nella qualificazione fiscale della minusvalenza.
La nozione di impresa commerciale va verificata secondo la definizione richiamata da questa norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione di legge ricorre quando il giudice di merito individua erroneamente la fattispecie astratta della norma; se invece l'errore riguarda la ricostruzione del fatto concreto, il vizio attiene alla motivazione e non alla violazione di legge.
- Ai fini dell'applicazione della participation exemption, non basta richiamare in astratto il regime fiscale delle partecipazioni: il giudice deve verificare in concreto tutti i requisiti normativi, compreso l'effettivo esercizio di un'impresa commerciale da parte della società partecipata.
- Quando la partecipata svolge attività immobiliare, l'accertamento della natura commerciale non può essere meramente formale: occorre valutare se il patrimonio sia sostanzialmente composto da immobili patrimoniali, tenendo conto dei valori correnti degli immobili e dell'intero attivo patrimoniale.
- L'omessa o insufficiente verifica dei presupposti fattuali necessari per la corretta sussunzione nel regime PEX comporta cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito per un nuovo accertamento.
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