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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30481/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva rigettato il ricorso per recupero coattivo a carico della socia Pierina Innocenti ex art. 36 d.P.R. in quanto, secondo la CTR, l'estensione della responsabilità al socio richiede la definitività dell'accertamento nei confronti della societa'. L'Ufficio deduceva violazione di legge per aver applicato tale requisito di definitività e altresi' omesso di considerare un fatto decisivo (una sentenza della CTP di Massa Carrara n. 55/2/2012 passata in giudicato) che avrebbe influito sul giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 36 comma 3 d.P.R. n. 602/1973 nella interpretazione data dalla CTR) ritenendo che la responsabilita' del socio e' di natura civilistica e sussidiaria e che l'azione nei confronti del socio non richiede la preventiva definitivita' dell'accertamento societario ma la presenza di un titolo idoneo alla riscossione (anche provvisorio) e la sussistenza dei presupposti per la responsabilita' degli organi della societa'. Il secondo motivo e' stato assorbito. La sentenza della CTR e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana in diversa composizione per nuovo esame, con decisione anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3

    ove abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dei liquidatori durante il tempo della liquidazione, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute ... nei limiti del valore dei beni stessi

    La Corte conferma che la responsabilita' del socio e' sussidiaria e 'dipendente' da quella degli amministratori/liquidatori: il fisco puo' agire pro quota contro i soci entro i limiti del valore dei beni ricevuti; non e' necessario che l'accertamento societario sia definitivo se esiste un titolo di riscossione idoneo.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1

    Norma che disciplina la responsabilita' dei liquidatori e degli amministratori; la responsabilita' fiscale di soci ai sensi del comma 3 e' collegata e subordinata all'accertamento a carico di tali soggetti.

  • Codice Civile, artt. 1176 e 1218

    Usati per qualificare la responsabilita' degli organi sociali come responsabilita' per fatto proprio ex lege di natura civilistica, non tributaristica.

  • Codice Civile, artt. 2394, 2495, 2489, 2395

    La Corte distingue la responsabilita' prevista dall'art. 36 d.P.R. da altre figure di responsabilita' societaria o verso i creditori contemplate dal codice civile, affermando che non sono immediatamente sovrapponibili.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Previsione delle censure di cassazione invocate dall'Agenzia (violazione di legge e omessa valutazione di fatto decisivo); il primo motivo e' stato ritenuto fondato, il secondo assorbito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massimaria citata)

    La Corte richiama orientamenti consolidati che qualificano la responsabilita' ex art. 36 come civilistica e sussidiaria e che ammettono l'iscrizione in ruolo anche provvisoria come titolo idoneo alla riscossione.

Massime di principio

  • La responsabilita' del socio ex art. 36 comma 3 d.P.R. 602/1973 e' di natura civilistica e sussidiaria: puo' essere esercitata solo se sussistono i presupposti per la responsabilita' degli amministratori/liquidatori.
  • Non e' necessaria la preventiva definitivita' dell'accertamento societario per agire contro il socio; e' sufficiente l'esistenza di un titolo idoneo alla riscossione (anche provvisorio, ad es. iscrizione a ruolo) a condizione che i ruoli siano esigibili e i tributi non siano stati soddisfatti con le attivita' di liquidazione.
  • Prima di proporre o resistere a un'azione ex art. 36, verificare se i tributi societari sono stati posti in riscossione e se le attivita' di liquidazione hanno gia' soddisfatto i crediti erariali: se i tributi sono stati estinti o se esiste una sentenza definitiva che definisce la posizione della societa', l'azione verso il socio puo' essere preclusa.
  • In fase difensiva il socio deve documentare che i presupposti della responsabilita' degli organi sociali non sussistono o che i crediti sono stati soddisfatti dalla liquidazione; in mancanza di cio' l'Agenzia puo' agire anche sulla base di provvedimenti non ancora definitivi purche idonei alla riscossione.
  • Eventuali sentenze passate in giudicato favorevoli alla societa' che abbiano definito gli accertamenti societari possono costituire fatto impeditivo rispetto all'azione nei confronti del socio e devono essere valutate dal giudice prima di estendere la responsabilita'.

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