Cassazione Penale, Sentenza n. 18719/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto nei confronti di Stefano SAMBROTTA, contestando che: a) i beni (l'autovettura Fiat 500 targa FP075PG e il trittico intitolato "Passo dopo Passo") fossero in realtà di sua proprietà e non riconducibili al figlio SAMBROTTA; b) la motivazione sarebbe carente e basata su valutazioni congetturali, posto che i pagamenti sarebbero stati effettuati con somme della ricorrente (pensione e conto cointestato con il marito) e che il trittico era stato rinvenuto in un box di sua proprietà; c) si sarebbe violato l'art. 240-bis c.p. e gli artt. 321 e 125 c.p.p. per difetto di motivazione e per indebite inferenze in ordine alla "signoria di fatto" dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le doglianze siano, in larga parte, un'impugnazione del merito (ricostruzione fattuale e rivalutazione delle prove) non consentita in sede di legittimità per le ordinanze su misure reali. La Corte ha valutato che il Tribunale del Riesame aveva fornito motivazione coerente e ancorata agli elementi investigativi (passione per l'arte del SAMBROTTA, sproporzione tra pensione della ricorrente e prezzo dell'opera, accredito di un assegno di €10.000 sul conto utilizzato per l'acquisto, bonifici e rimesse sul conto correlato all'acquisto della vettura, uso esclusivo dell'auto da parte della figlia dell'indagato) tali da sostenere la sussistenza di elementi indiziari di "signoria di fatto" e di acquisto per interposta persona. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplinazione di reati e fattispecie collegate al riciclaggio; la Corte non ha rilevato una violazione di tale norma e ha ritenuto che le censure fossero, in realtà, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata e non viziata ai sensi della norma.
Invocato per contestare la motivazione in ordine alla riconducibilità dei beni all'indagato; la Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero divergenze di merito e non una reale carenza motivazionale rilevante ai fini di legittimità.
Richiamato dalla Corte per precisare il limite del ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo: è consentito solo per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo), non per mera rivalutazione delle prove.
Applicato per la condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è limitato a violazioni di legge: non è luogo per ridiscutere la valutazione delle prove o la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- La carenza di motivazione integra violazione di legge solo se l'apparato argomentativo è del tutto assente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; la mera differente lettura delle stesse emergenze probatorie non è sufficiente.
- La "signoria di fatto" su beni intestati a terzi può essere desunta da indici concreti: uso esclusivo del bene, flussi finanziari riconducibili all'indagato, sproporzione tra redditi ufficiali del titolare e prezzo del bene, e circostanze di contesto (es. comprovata passione o abitudine all'acquisto di opere).
- Chi impugna deve indicare specifici vizi di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione; ricostruzioni alternative non specificate e generiche sono di solito inammissibili in Cassazione.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.
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