Cassazione Civile, Ordinanza n. 27637/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente. Non è stata pronunciata condanna alle spese e non è stata disposta alcuna statuizione sul doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
Il fallimento di una società ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Fermo che, accogliendo l'opposizione del consulente tecnico d'ufficio avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in un precedente procedimento, gli aveva riconosciuto il compenso richiesto, pari a euro 55.022,21 oltre accessori. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal curatore e dal difensore; la rinuncia è stata accettata dal procuratore del controricorrente. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'accettazione, senza pronunciarsi sulle spese e senza adottare alcuna statuizione sul c.d. doppio contributo unificato, ritenendo applicabile tale misura solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il c.d. doppio contributo unificato si applica solo quando l'impugnazione è rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, non in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente formulata e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata non vi è luogo a pronuncia sulle spese, salvo diversa regolazione prevista o richiesta nei limiti consentiti.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, perché la norma lo collega solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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