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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29047/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede amministrativa, di un rimborso IVA richiesto per l'anno 2008 da una società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione ritenendo che il rimborso non fosse realmente negato bensì sospeso, perché condizionato alla definizione di un diverso giudizio pendente tra l'Amministrazione finanziaria e un'altra società (concessionaria della pubblicità della contribuente), nel quale si discuteva della detrazione dell'imposta che costituiva il presupposto del rimborso chiesto. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; in particolare ha dedotto: (1) la violazione dell'art. 23 d.lgs. 472/1997, perché la CTR avrebbe illegittimamente subordinato il rimborso all'esistenza di un credito erariale verso un soggetto diverso dalla contribuente; (2) e ulteriori censure, tra cui la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e vizi motivazionali, rimaste assorbite; (3) la violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva di fatto sospeso il giudizio tributario in attesa dell'esito di un altro contenzioso, pur senza pronunciare formalmente una sospensione. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che non era applicabile l'art. 23 d.lgs. 472/1997, poiché l'eventuale credito erariale ostativo al rimborso riguardava un soggetto diverso dalla contribuente che chiedeva il rimborso. Ha inoltre rilevato che la CTR, pur senza disporre formalmente la sospensione, aveva sostanzialmente subordinato la decisione al diverso giudizio pendente tra Agenzia delle entrate e SIPRA, realizzando un improprio effetto sospensivo in contrasto con l'art. 39 d.lgs. 546/1992, che non consente la sospensione del processo tributario per questioni pregiudiziali diverse da quelle espressamente previste. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 472/1997

    La norma non è applicabile quando il controcredito invocato dall'Amministrazione riguarda un soggetto diverso dal contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sospensione è ammessa solo nei casi espressamente previsti; il giudice non può sospendere o rinviare la decisione per la pendenza di un diverso contenzioso pregiudicante, dovendo decidere la causa e risolvere incidenter tantum le questioni pregiudiziali non riservate ad altro giudice.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato come motivo assorbito, in relazione alla pretesa sospensione del giudizio.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato come motivo assorbito, in relazione alla pretesa sospensione del giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, un credito erariale vantato verso un soggetto diverso dal richiedente non può essere automaticamente opposto come causa ostativa al rimborso spettante al contribuente.
  • L'art. 39 d.lgs. 546/1992 ha portata eccezionale e delimita in modo rigoroso i casi di sospensione del processo tributario: fuori da tali ipotesi il giudice deve decidere la controversia senza attendere l'esito di altri giudizi.
  • La pendenza di un diverso contenzioso, anche se ritenuto pregiudicante, non giustifica la mancata decisione sul merito del rimborso; il giudice tributario deve eventualmente valutare incidenter tantum la questione pregiudiziale non riservata ad altra giurisdizione.
  • È censurabile in cassazione la decisione di merito che, pur senza dichiarare formalmente la sospensione, produca sostanzialmente l'effetto di rinviare la definizione della causa a un diverso giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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