Cassazione Civile, Ordinanza n. 25308/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice, nell'ambito del quale il fideiussore della società aveva svolto domanda risarcitoria riconvenzionale per l'iscrizione ipotecaria ritenuta eccedentaria e abusiva, estesa a tutti i suoi beni immobili per un debito di importo assai inferiore al valore della garanzia. Dopo un primo intervento della Cassazione con annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il fideiussore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando l'elusione del principio di diritto fissato nella precedente cassazione con rinvio, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 394 c.p.c.; il secondo lamentando violazione degli artt. 1225, 1227 e 2043 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che l'iscrizione ipotecaria sovrabbondante integrasse lesione del diritto di proprietà con conseguenze risarcitorie e per avere richiesto una prova analitica del danno emergente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati, rilevando che con la precedente ordinanza era già stato formato giudicato sull'esistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente vincolo del giudice di rinvio alla sola liquidazione del danno, eventualmente anche equitativa, e non a una nuova verifica dell'an debeatur. La Corte territoriale, invece, aveva introdotto ipotesi giustificative dell'operato della banca e omesso di attenersi ai presupposti di fatto e di diritto già definitivamente accertati, così violando i limiti del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Ha precisato che il giudice del rinvio dovrà uniformarsi al principio già affermato nella precedente ordinanza di cassazione, limitandosi alla liquidazione del danno risarcibile già riconosciuto, eventualmente secondo criteri equitativi, e provvedendo anche sulle spese dei giudizi di legittimità. Il rigetto della domanda risarcitoria pronunciato dalla Corte d'appello è dunque stato annullato per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e mancata esecuzione del precedente dictum di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato come base del motivo di ricorso per nullità della sentenza/violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del principio di diritto vincolante
è richiamato per denunciare l'inosservanza, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato per dedurre la violazione di legge in relazione alla disciplina del risarcimento del danno
è evocato nel motivo di ricorso relativo alla risarcibilità del danno e ai criteri di imputazione del pregiudizio
è evocato nel motivo di ricorso relativo alla quantificazione e delimitazione del danno risarcibile
è indicato come fondamento della pretesa risarcitoria per l'iscrizione ipotecaria eccedentaria e come base del giudicato sull'esistenza del danno
è menzionato solo per escludere che la responsabilità sia ricostruita come responsabilità processuale, essendo il danno ricondotto all'art. 2043 c.c.
è richiamato per giustificare il rinvio al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti di fatto necessari alla liquidazione del danno
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche ai presupposti di fatto già definitivamente accertati o implicitamente compresi nella pronuncia rescindente; non può quindi riesaminare questioni che costituiscano il fondamento della decisione annullatoria.
- Quando la Cassazione ha già formato giudicato sull'an debeatur del risarcimento, il giudice di rinvio deve limitarsi al quantum debeatur, potendo procedere alla liquidazione del danno anche in via equitativa ove ne ricorrano i presupposti.
- È censurabile la decisione del giudice di rinvio che, invece di attenersi al dictum rescindente, introduca nuove ipotesi giustificative della condotta già ritenuta lesiva e ometta di valutare l'effettiva incidenza pregiudizievole del fatto dannoso.
- La determinazione del danno da perdita di chance o di pregiudizi analoghi, quando ammessa, può essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito, che può esercitarla anche d'ufficio nei limiti delle risultanze di causa.
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