Cassazione Civile, Ordinanza n. 17148/2026 del 31/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una titolare di azienda agricola e di attività agrituristica aveva ottenuto dalla Regione un contributo pubblico per la realizzazione di interventi edilizi, di drenaggio e per l’acquisto di macchinari e attrezzature. Il contributo era stato subordinato all’obbligo di non mutare la destinazione delle opere edilizie per almeno dieci anni. A seguito di controlli successivi, la Regione aveva ritenuto che l’opera fosse stata eseguita in modo difforme dal progetto finanziato e che i locali fossero stati destinati a struttura agrituristica con ulteriori locali interrati non previsti, senza variante approvata; per questo aveva revocato il contributo e avviato il recupero delle somme erogate mediante trattenute sui contributi comunitari. La beneficiaria aveva chiesto accertarsi che nessun inadempimento le fosse imputabile, sostenendo che l’uso agrituristico non comportasse mutamento di destinazione agricola e che la struttura agrituristica fosse compatibile con l’attività agricola. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione delle norme sulla non distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici per l’attività agrituristica; 2) omesso esame di un verbale di collaudo regionale che, secondo la ricorrente, attestava la conformità iniziale delle opere al finanziamento e rendeva irrilevante la successiva indagine della commissione di controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non pertinente rispetto alla specifica clausola del contributo, che imponeva il divieto di mutare la destinazione delle opere per dieci anni, sicché non era sufficiente invocare la disciplina generale dell’agriturismo sulla non distrazione della destinazione agricola. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo sia perché il giudizio di appello era soggetto alla disciplina della "doppia conforme", che limita la deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, mentre il fatto storico era comunque stato considerato dal giudice di merito. Ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso della Regione, con conseguente mancata statuizione sulle spese. È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede di indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo generico o non pertinente.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando, nel giudizio di doppia conforme, non siano indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; inoltre non può risolversi nella richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di esporre in modo puntuale le norme violate e il contrasto con la sentenza impugnata, pena l’inammissibilità.
Nella doppia conforme, la sentenza di appello che conferma quella di primo grado non è impugnabile per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
Il controricorso notificato oltre il termine è tardivo e inammissibile.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 2, 1° co., legge n. 730/1985
La ricorrente lo invocava per sostenere la compatibilità dell’attività agrituristica con la destinazione agricola; la Corte lo reputa non pertinente rispetto all’obbligo specifico di non mutare la destinazione delle opere finanziate per dieci anni.
art. 2, 2° co., legge n. 730/1985
"lo svolgimento di attività agrituristiche (…) non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati"
La norma generale sull’agriturismo non neutralizza un vincolo specifico assunto in sede di finanziamento che impone di mantenere la destinazione delle opere per un certo periodo.
art. 2, 7° co., legge Regione Lazio n. 36/1997
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della compatibilità dell’uso agrituristico, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla violazione dell’obbligo di destinazione imposto dal contributo.
art. 15, 3° co., legge Regione Lazio n. 14/2006
Richiamato dalla ricorrente, ma non determinante ai fini del giudizio di legittimità, che resta ancorato al vincolo specifico del contributo e ai limiti del sindacato di cassazione.
Massime di principio
- Quando un contributo pubblico è concesso con un vincolo espresso di mantenere per un certo periodo la destinazione delle opere finanziate, la disciplina generale del settore non può essere invocata per elidere quel vincolo specifico se la censura non confronta puntualmente la clausola amministrativa con la decisione impugnata.
- Nel ricorso per cassazione il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non contiene un’effettiva comparazione tra il precetto normativo invocato e la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di doppia conforme il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio sotto forma di censura sul merito dell’apprezzamento dei fatti.
- Il controricorso notificato oltre il termine di legge è inammissibile e non consente la partecipazione scritta della parte resistente al giudizio di cassazione.
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